Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 24
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 recante "Norme sulle indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche".
Pubblicazione:(B.u.r. 22 luglio 1994, n. 74)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi di sospensione di diritto dalla carica previsti dall'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e comunque qualora vengano applicate le misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa e al consigliere spetta, per il periodo di sospensione, un assegno pari alla indennità di carica ridotta di una percentuale del 70 per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui agli articoli 7 e 8.
Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 4 quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 il consigliere ha diritto di percepire l'indennità di carica, per il periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno corrisposto ai sensi del comma precedente.
Le indennità di cui al primo comma non sono corrisposte ai consiglieri che optano per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
L'opzione, se esercitata anteriormente alla prima seduta del consiglio regionale, ha effetto immediato. Se esercitata successivamente, ha effetto dal mese successivo a quello in cui ne perviene all'amministrazione interessata la comunicazione alla quale il presidente del consiglio regionale deve provvedere immediatamente. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione".


Art. 2

1. Al consigliere supplente, per il periodo di supplenza, compete lo status di consigliere regionale.