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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1972, n. 5
Titolo:Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1972, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

A partire dall'1.4.1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 30 gennaio 1973, n. 2.

Art. 2

Tutte le funzioni amministrative precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da autorità amministrative di altri enti pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della legge 16/5/1970, n. 281, dai DDPR da 1 a 11 del 1972, sono esercitate dalla giunta o dal consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto.
Entro il 31 marzo 1973 saranno presentati al consiglio regionale, da parte della giunta, gli indirizzi politici generali per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 30 gennaio 1973, n. 2.

Art. 3

Il Presidente della giunta delega ai singoli assessori l'emanazione degli atti di mera esecuzione di provvedimenti generali adottati collegialmente dagli organi competenti.

Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 6, l.r. 6 giugno 1980, n. 50.

Art. 5

Le funzioni di vigilanza e tutela su enti e istituzioni trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate dalla giunta regionale.
Sono fatte salve le funzioni di controllo, attribuite espressamente da leggi dello Stato al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 6

In applicazione dell'art. 52, VI comma dello Statuto, fino a che non sarà provveduto con legge regionale al riordinamento degli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente, ovvero alla specifica disciplina delle funzioni precedentemente esercitate nei loro confronti da organi centrali e periferici dello Stato, ora trasferite alla Regione, il consiglio regionale determina annualmente per i singoli enti e istituzioni o per gruppi di essi i criteri che la giunta è tenuta a seguire nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela.
Gli enti e istituzioni vigilati o tutelati dalla Regione a norma dell'articolo precedente sono tenuti ad adottare entro il 15 settembre di ogni anno programmi di attività per l'anno successivo.
Tali programmi, adottati dagli organi competenti degli enti e istituzioni secondo i rispettivi ordinamenti, sono tempestivamente trasmessi, in allegato ai bilanci relativi e rispettivi, alla giunta regionale, che li presenta, corredati di proprie osservazioni, al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 141, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 8

La nomina dei componenti degli organi degli enti e delle istituzioni di cui ai precedenti articoli è effettuata, ove la funzione relativa sia stata trasferita dallo Stato alla Regione, con decreto del Presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 52 comma VII dello Statuto.
Per l'attuazione del criterio stabilito dalla detta norma statutaria, il consiglio regionale, nei limiti in cui ciò è reso possibile dalla composizione di tali organi così come attualmente disciplinato dalle leggi dello Stato e fino a quando la legge regionale non provvederà alle necessarie modifiche, deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari negli organi deliberanti degli enti e delle istituzioni.

Art. 9

Le competenze relative alla designazione e alla nomina di componenti di commissioni, comitati e, in genere, di organismi di qualsiasi natura operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o comunque da essa dipendenti, precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e trasferite alla Regione, sono attribuite alla giunta regionale.

Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 18, l.r. 28 luglio 2003, n. 17.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.