Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 agosto 1994, n. 28 |
Titolo: | Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 22 agosto 1994, n. 82) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Sommario
1. La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario-uniforme alle unità di personale, in servizio presso il consiglio regionale e la giunta regionale che svolgono le seguenti mansioni:
a) addetti alle anticamere e alle aule;
b) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla Regione e in uso presso il consiglio regionale e la giunta regionale;
c) addetti alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici;
d) addetti a macchine operatrici;
e) addetti al cerimoniale della Regione.
1. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite deliberazioni, approvate, per il rispettivo personale, dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il parere di una commissione mista nominata con decreto del presidente della giunta, presieduta dal responsabile del servizio provveditorato della giunta e, composta da tre dirigenti di servizio di cui due del consiglio regionale e tre rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno in servizio presso il consiglio regionale.
1. Per il personale previsto dalla presente legge l'uso del vestiario-uniforme è obbligatorio durante il servizo.
2. Il dipendente regionale è tenuto alla buona conservazione e all'uso decoroso delle divise assegnate; le spese di lavatura, stiratura e riparazioni varie sono a suo totale carico.
1. L'assegnazione delle uniformi, non costituendo integrazione del trattamento economico, è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1994 e successivi mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1210118 "Acquisto divisa uniformi per autisti e commessi e altre categorie di personale aventi diritto" del bilancio della Regione per personale in servizio presso la giunta regionale e al capitolo 1110104 "Spese per il personale" del bilancio 1994 del consiglio regionale per gli appartenenti alla dotazione organica del personale del Consiglio regionale.