Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 12 |
Titolo: | Ordinamento delle Comunità Montane. |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18. Ai sensi dell'art. 23, l.r. 18/2008, le Comunità montane di cui alla presente legge sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010; fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dal citato art. 25, l.r. 18/2008, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23, l.r. 18/2008; dalla data di soppressione sono insediati gli organi delle Comunità montane costituite ai sensi della citata l.r. 18/2008. Ai sensi dell'art. 8, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, decorsi dieci giorni dall'entrata in vigore della predetta l.r. 20/2009, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane A e B di cui alla presente legge decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 20/2009, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti. Ai sensi dell'art. 33, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, la Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla presente legge è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nel predetto art. 33, l.r. 16/2010. |