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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27
Titolo:Istituzione del servizio di Unità Spinale.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 aprile 1995, n. 24)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. La Regione istituisce presso il presidio ospedaliero regionale di Torrette l'unità spinale unipolare e multidisciplinare per il trattamento del paziente medulloleso.


1. Per unità spinale si intende un'unità operativa multizonale espressamente destinata a dare risposta ai bisogni medico-clinici, terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali di tetraplegici e di paraplegici, di origine traumatica e non.
2. Gli interventi di cui al comma 1 attengono, in un approccio sistemico multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione motoria, viscerale, funzionale, psicologica e coprono l'intero intervallo temporale fra l'insorgenza dell'evento lesivo ed il reinserimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e sociale.


1. L'unità spinale è dotata di n. 12 posti letto, di cui n. 4 per pazienti acuti.
2. L'unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day hospital ed ambulatoriale.


1. La dotazione organica dell'unità spinale è determinata come segue:
a) unità di personale medico (Aiuto) n. 2;
b) unità di personale infermieristico n. 24;
c) terapisti della riabilitazione n. 6.

2. Va garantita la presenza anche di un psicologo e di un assistente sociale, appartenenti ad altre divisioni o servizi dell'ospedale.


1. Il personale medico dell'unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti funzioni specialistiche:
a) neuroriabilitazione;
b) neurotraumatologia;
c) urologia;
d) ortopedia;
e) neurologia;
f) chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale);
g) ginecologia;
h) pneumologia;
i) neuroradiologia;
l) anestesia-rianimazione.

2. Le strutture specialistiche afferenti saranno potenziate all'occorrenza derivante dalla possibilità, secondo il bisogno, anche di presenza continua presso l'unità spinale, con incremento di una unità di personale.


1. I rapporti tra l'unità spinale, le divisioni ospedaliere e le cliniche universitarie convenzionate afferenti le specialistiche indicate all'articolo 5, nonchè quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.
2. I protocolli devono programmare gli interventi delle divisioni e cliniche di cui al comma 1 presso l'unità spinale, in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e riabilitazione di soggetti affetti da lesione midollare.
3. I protocolli di cui al comma 1 sono definiti dagli organismi di gestione del presidio ospedale regionale, d'intesa con i responsabili delle unità operative ospedaliera o universitaria convenzionate.
4. L'unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.
5. Tutti gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi sono diretti dal coordinatore responsabile. La funzione di coordinatore responsabile, può essere affidata ad un primario neurologo o neuroriabilitatore che abbia particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo tipo di degenti.


1. Il responsabile dell'unità spinale, d'intesa con i responsabili dell'attività di collaborazione e consulenza di cui agli articoli precedenti, rileva la necessità di attrezzature agli effetti del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale del presidio ospedaliero e le propone agli organi di gestione.


1. Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento sanitario, l'unità spinale:
a) mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullolesi;
b) propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale in servizio;
c) promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle lesioni midollari.

2. Le suddette iniziative vengono realizzate all'interno dell'annuale piano regionale di aggiornamento del personale sanitario.


1. Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare proposte in merito alle iniziative che l'unità spinale e la Regione possono assumere a livello regionale e locale in favore di soggetti affetti da lesioni midollari.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a lire 1.200 milioni, si provvede, con decorrenza 1995, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente destinata alla Regione.