Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 40
Titolo:Primi interventi per la realizzazione della metropolitana leggera nell'area urbana di Ancona.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione Marche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano regionale dei trasporti per il trasporto pubblico locale nell'area urbana di Ancona, e per procedere in tempi brevi alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione di un sistema di trasporto persone del tipo metropolitana leggera avente per asse portante il tracciato ferroviario, finanzia fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per la progettazione esecutiva della metropolitana leggera nell'area urbana di Ancona.


1. La provincia di Ancona ed i comuni facenti parte dell'area urbana di Ancona, provvedono mediante un accordo di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla definizione progettuale ed al coordinamento delle azioni necessarie alla realizzazione dell'opera.
2. All'accordo di programma può prendere parte la società ferroviaria dello Stato anche al fine di realizzare le necessarie intese.


1. I contributi regionali, di cui alla presente legge, sono concessi per la realizzazione di un progetto esecutivo strutturato per lotti funzionali in grado di interagire con il sistema di trasporto locale già operante.
2. La progettazione potrà prevedere anche la realizzazione di nuovi tratti di binario per la penetrazione del servizio pubblico nelle zone a più elevata congestione urbana.
3. Successivamente alla predisposizione della progettazione le risorse di cui alla presente legge potranno essere utilizzate anche per l'esecuzione delle opere.


1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi di lire 500 milioni e per il 1996 lire 100 milioni, per complessive lire 600 milioni. L'entità della spesa per gli anni successivi, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura della spesa di lire 500 milioni autorizzata per effetto del comma 1, relativo all'anno 1995 si fa fronte, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 2. Al finanziamento dell'onere di lire 100 milioni, di cui al comma 1, relativo all'anno 1996, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 allo stesso capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate, per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di un apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Primi interventi per la realizzazione di una metropolitana leggera nell'area urbana di Ancona", lire 500 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 500 milioni.