Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. 6
Titolo:Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1972, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 20-4-1972 n. 3, sono istituiti i capitoli seguenti:
- Capitolo 5806 con la denominazione "Anticipazione di fondi per le prime spese di funzionamento, a carattere continuativo e indifferibile, relative agli uffici statali trasferiti alla regione e al relativo personale" e con una dotazione di L. 565.000.000.
- Capitolo 5807 con la denominazione "Anticipazioni di fondi per erogazioni indifferibili e obbligatorie, determinate per legge, e dovute dalla regione in relazione alle funzioni a essa trasferite" e con una dotazione di L. 1.520.000.000.


Art. 2

In corrispondenza ai capitoli di cui all'articolo precedente, sono istituiti, nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1972, i capitoli seguenti:
- Capitolo 6707 con la denominazione " Recuperi delle anticipazioni di fondi per le prime spese di funzionamento a carattere continuativo e indifferibile relative agli uffici trasferiti alla regione e al rispettivo personale" e con uno stanziamento di L. 565.000.000.
- Capitolo 6708 con la denominazione "Recuperi delle anticipazioni di fondi per erogazioni indifferibili e obbligatorie, determinate per legge e dovute dalla regione in relazione alle funzioni a essa trasferite" e con uno stanziamento di L. 1.520.000.000.


Art. 3

Alle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste all'art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quelle comprese nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 20-4-1972 n. 3, e alle spese deliberate in applicazione di legge dello Stato per le materie trasferite alla Regione con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16-5-1970, n. 281, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 5806 e 5807.
Le spese di cui al precedente comma saranno trasferite a carico dei singoli capitoli che verranno istituiti con successivi provvedimenti di variazione di bilancio quando saranno state definite le specifiche destinazioni delle spese anzidette.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma II, della Costituzione e dell'art. 49 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Marche.