Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 7 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1995. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 7 marzo 1996, n. 18 - supplemento n. 8) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1994)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1994)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1994)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1995 e precedenti)
Art. 7 (Rideterminazione stanziamenti riportati)
Art. 8 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1994)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1994)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1995 e precedenti)
Art. 7 (Rideterminazione stanziamenti riportati)
Art. 8 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1994, già iscritti ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 1.540.076.355.599, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.166.681.557.236.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1994, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 1.977.830.537.175, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 2.185.785.503.446.
1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1994 già iscritta ai sensi dell'articolo 41 sesto comma della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nel bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 1.015.988.285.800 è confermato, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1994, nell'importo di lire 1.015.726.691.714, di cui lire 19.615.885.678 presso il tesoriere della Regione e lire 996.110.806.036 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1994, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 578.234.104.224, è azzerato.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 è iscritto il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio 1994 in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio dell'anno medesimo per l'importo di lire 3.377.254.496.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Per effetto delle variazioni introdotte dall'articolo 4 l'entità dei fondi globali, al netto degli utilizzi disposti con leggi regionali approvate entro il 20 dicembre 1995, si attesta, nei seguenti importi:
a) capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa lire 10.000 milioni;
b) capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa lire zero;
c) capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa lire zero.
2. AI fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, resta confermato l'intervento previsto dalla partita 11 dell'elenco n. 1 per l'importo di lire 10.000 milioni.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, lettera b), della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilita nell'importo di lire 47.123.050.000 per effetto dell'articolo 33 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 50.523.050.000.
2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 502.106.617.011 per effetto dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 500.265.900.886.
3. E' confermata la contrazione di un mutuo passivo, già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è ricompreso a carico del capitolo 5002006 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995.
4. L'importo complessivo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 114.137.577.026 per effetto dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 112.882.987.856.
5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 38 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 così come modificato dall'articolo unico della l.r. 28 agosto 1995, n. 57.
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 7
Sostituisce la tabella E di cui all'art. 48, l.r 28 marzo 1995, n. 26, con l'allegata tabella E/1.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1995 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1995 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella E/1
Importo delle reiscrizioni contenute negli stanziamenti dei capitoli del bilancio per l'anno 1995
(Omissis)