Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 6 |
Titolo: | Interventi per il miglioramento della funzionalità del Porto di Ancona. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | TRASPORTI |
Materia: | Porti - Aeroporti e aviosuperfici |
Sommario
1. La Regione concorre finanziariamente al miglioramento della viabilità portuale, alla manutenzione straordinaria e ad altri investimenti per il miglioramento funzionale del porto di Ancona.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, stipula una apposita convenzione con l'Autorità portuale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, per definire gli interventi regionali di cui all'articolo 1, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento nonchè l'entità del contributo per singola opera.
2. L'Autorità portuale, interessata alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione, trasmette i progetti al servizio regionale competente.
3. Il Dirigente del servizio regionale competente provvede alla erogazione del finanziamento, sentito il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona. Per gli investimenti produttivi superiori ai 500 milioni, si richiede l'istruttoria tecnico - economica del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 28 della lr 26 aprile 1990, n. 30.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione di quote parte dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio, partita 2 dell'elenco 3;
b) per l'anno 1997 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 2 dell'elenco 3.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1997, a carico del capitolo 2223208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione "contributi all'Autorità Portuale per il miglioramento funzionale del porto di Ancona" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo di spesa.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti a lire 1.000 milioni.