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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 23
Titolo:Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 marzo 1997, n. 19)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione finanzia in tutto o in parte, direttamente o avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, le spese per la progettazione ivi comprese le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale ed ogni altra rilevazione o indagine utile, per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale delle Marche conformi alle previsioni del piano regionale dei trasporti.


1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'A.N.A.S. individuando le progettazioni, i tempi, le modalità di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti. La stessa convenzione deve prevedere i rimborsi da parte dell'A.N.A.S. delle spese di progettazione, ai sensi del d.lgs. 5 ottobre 1993, n. 493, sostenute direttamente o a mezzo degli enti locali.


1. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, previo parere della Commissione consiliare competente per materia studi, analisi e progettazioni di massima per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale, in coerenza con le scelte di priorità indicate dal Consiglio regionale definite dal piano triennale 1997/1999 per la viabilità statale e per le scelte programmatorie sulla viabilità adottate dal Consiglio regionale.


1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 800 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego ai sensi dell'articolo 59, comma 2, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, partita 2 bis dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1, sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, con la seguente denominazione "Spese di progettazione della rete stradale di interesse regionale" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 800 milioni.
4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione, così come previste dall'articolo 2, sono introitate al capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997 con la denominazione "Rimborsi da parte dell'A.N.A.S. delle spese di progettazione".
5. Le somme di cui al comma 4 potranno essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro gli stessi termini, ad integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo relativo alle spese di progettazione della rete stradale di interesse regionale.


1. In prima applicazione le priorità di finanziamento sono individuate negli interventi relativi alle priorità indicate nel piano triennale 1997/1999.