Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 3 marzo 1997, n. 46
Titolo:Integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap. Modalità di presentazione dei programmi e dei progetti di cui all'art. 16, comma 6 e all'art. 17, comma 3 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18.
Pubblicazione:(B.U. 13 marzo 1997, n. 19)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. I beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 16 e 17 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18 sono i soggetti portatori di handicap riconosciuto dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104.


1. I piani programma occupazionali sono accompagnati da una relazione che ne illustra le caratteristiche e le finalità e indica gli eventuali enti ed associazioni disposti a collaborare per favorire l'inserimento al lavoro dei soggetti inseriti nei programmi stessi.
2. I programmi occupazionali sono articolati in progetti individuali redatti e corredati come di seguito indicato in riferimento alla tipologia di intervento previsto:
a) rimborso alle imprese per il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori, articolo 16, comma 2, lettera a):
1) nome, cognome o iniziali, età del soggetto interessato e tipologia dell'handicap;
2) tipo di assunzione in atto o prevista nel caso di nuovi inserimenti;
3) impegno scritto dal datore di lavoro privato, nel caso di nuova assunzione, ad assumere il soggetto dopo un adeguato periodo di prova che va indicato. La durata del periodo di prova va preventivamente concordata con la competente equipe territoriale di integrazione lavorativa del coordinamento provinciale e con l'unità multidisciplinare dell'età adulta dell'Azienda sanitaria locale (AUSL);
4) dichiarazione del datore di lavoro privato circa l'ammontare degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori che ritiene di dover pagare nell'anno successivo;
5) individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dell'inserimento e indicazione dei tempi nonché delle modalità per la valutazione e il controllo dell'inserimento stesso;
b) acquisto attrezzature o modifica di impianti, articolo 16, comma 2, lettera b):
1) nome, cognome o iniziali, età del soggetto interessato e tipologia dell'handicap;
2) impegno scritto dal datore di lavoro privato, nel caso di nuova assunzione, ad assumere il soggetto dopo un adeguato periodo di prova che va indicato. La durata del periodo di prova va preventivamente concordata con la competente equipe territoriale di integrazione lavorativa del coordinamento provinciale e con l'unità multidisciplinare dell'età adulta;
3) tipo di assunzione in atto o prevista nel caso di nuovi inserimenti ovvero indicazione della posizione lavorativa del soggetto qualora svolga attività in proprio;
4) fotocopia dei preventivi di spesa o fatture per l'acquisto delle attrezzature di lavoro;
5) individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dell'inserimento ed indicazione dei tempi, nonché delle modalità per la valutazione e il controllo dell'inserimento stesso.



1. I progetti sono individuali e sono redatti e corredati come di seguito indicato:
a) nome, cognome o iniziali, età del soggetto interessato e tipologia dell'handicap;
b) dettagliata esplicitazione delle modalità di attuazione dell'intervento nonché delle finalità perseguite;
c) dichiarazione del responsabile dell'azienda privata che si impegna all'eventuale assunzione, nel caso in cui, a suo giudizio, i risultati raggiunti dal soggetto in termini di professionalità e capacità acquisite siano soddisfacenti ed adeguati;
d) individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica del progetto di borsa lavoro, nonché indicazione dei tempi e delle modalità di valutazione e di controllo del progetto stesso.



1. I progetti sono individuali e sono redatti e corredati come di seguito indicato:
a) nome, cognome o iniziali, età del soggetto interessato e tipologia dell'handicap;
b) dettagliata esplicitazione delle modalità di attuazione dell'intervento nonché delle finalità perseguite;
c) individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica del progetto di borsa lavoro, nonché indicazione dei tempi e delle modalità per la valutazione e il controllo del progetto stesso.



1. Le Province, i Comuni singolarmente o in forma associata e le Comunità montane presentano con propria deliberazione, entro il 15 ottobre di ogni anno, un piano di interventi predisposto, in collaborazione con l'equipe territoriale di integrazione lavorativa del rispettivo coordinamento provinciale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 18 del 1996 e con l'unità multidisciplinare dell'età adulta della competente AUSL di cui all'articolo 11 della stessa legge, ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 17, comma 2 e corredato dalla documentazione indicata negli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento. Il piano di interventi di cui sopra può essere integrato e/o modificato nell'arco dell'anno per motivate esigenze al fine del compiuto raggiungimento delle finalità da conseguire. Per l'anno 1997 il termine per la presentazione del piano di interventi è fissato al 31 marzo.
2. Il piano di interventi, presentato dal singolo Comune, che preveda interventi su delega di altri Comuni deve essere corredato dalle deliberazioni di delega dei Comuni interessati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai piani programma presentati dalle Comunità montane o dalle Province.


1. Ai fini dell'integrazione lavorativa realizzata secondo le modalità di cui all'articolo 17 della L.R. n. 18 del 1996 presso enti, istituzioni, cooperative sociali di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 16 comma 8 della medesima legge, le Province, i Comuni singolarmente e in forma associata e le Comunità montane stipulano con tali organismi apposite convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministero del lavoro e previdenza sociale del 30 novembre 1994.


1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'accertamento dei soggetti portatori di handicap, da parte della Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può essere effettuato, in alternativa, dalle UMEE (Unità multidisciplinare dell'età evolutiva), dalle UMEA (Unità multidisciplinare dell'età adulta), dai Centri di riabilitazione convenzionati con il servizio sanitario nazionale, dalle equipe comunali, dalle equipe di strutture convenzionate con gli enti locali.
2. In via transitoria le Province, i Comuni singoli o in forma associata e le Comunità montane presentano, con propria deliberazione, entro il 31 marzo 1997 il programma occupazionale ed i progetti di borsa lavoro, relativi al 1997, su indicazione dell'equipe territoriale di integrazione lavorativa del rispettivo coordinamento provinciale, di cui all'articolo 4 della L.R. n. 18 del 1996, in collaborazione con l'UMEE, l'UMEA, i Centri di riabilitazione convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le equipe comunali, le equipe di strutture convenzionate con i Comuni e gli specialisti del servizio pubblico che seguono i soggetti.