Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 38
Titolo:Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", e della tabella B della Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23 "Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 'Disciplina delle indennitŕ spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di Commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'amministrazione Regionale'".
Pubblicazione:(B.u.r. 10 luglio 1997, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9, l.r. 3 ottobre 1991, n. 32.

Art. 2

1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Modifica la tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilitŕ recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi, con le disponibilitŕ recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.