Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 57
Titolo:Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 settembre 1997, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, istituisce il parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.


1. Fino all'entrata in vigore del piano previsto dall'articolo 15 della l.r. 15/1994, il territorio del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato 1 alla presente legge, in scala 1: 10.000.
2. L'area del Parco è suddivisa in:
a) zona 1, ambito interno, in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale;
b) zona 2, ambito periferico ed antorizzato in cui, al fine di conseguire uno sviluppo razionale e duraturo; sono promosse tutte le attività finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.



1. Per la gestione del Parco è costituito apposito ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali").
2. La composizione del consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è stabilita dall'articolo 3 della l.r. 13/2012.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29, l'ente di cui a questo articolo, come modificato dall'art. 1 della medesima legge regionale, subentra all'Unione montana dell'Esino-Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 di tale articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.



1. Lo Statuto del Parco è approvato dalla Comunità montana ed ha i contenuti di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994.


1. Il soggetto gestore del Parco fa fronte alle esigenze di personale con le modalità di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della l.r. 15/1994, utilizzando le risorse finanziarie di cui dispone.
2. Può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dal Corpo forestale dello Stato sulla base di specifiche convenzioni.


1. La Comunità montana approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il simbolo del Parco.


1. Il soggetto gestore provvede:
a) all'adozione del piano del Parco, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 15/1994;
b) all'adozione ed all'approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 15/1994;
c) all'adozione del piano pluriennale economico - sociale, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 15/1994.



1. Fino all'approvazione del Piano del Parco e del relativo regolamento sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni del PPAR.
2. Sono comunque soggetti al parere preventivo obbligatorio del soggetto gestore del Parco:
a) gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti effettuati nel rispetto delle norme vigenti.

3. In tutto il territorio del Parco, fino all'approvazione del piano, sono vietati gli interventi che alterino le caratteristiche dell'ambiente ed in particolare:
a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Parco; sono invece consentiti, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali; sono inoltre garantiti i diritti di legnatico;
b) l'introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona. La pastorizia è consentita e attuata con le tradizionali specie domestiche di ovini, equini, bovini, caprini nel rispetto della normativa vigente;
c) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per inerti;
d) l'asportazione di minerali o di materiale d'interesse geologico o paleontologico, ad eccezione di quella eseguita per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione del Parco;
e) la modificazione del regime delle acque; previa autorizzazione dell'ente di gestione sono ammessi gli interventi ricadenti in zona 2 e quelli di ristrutturazione degli impianti esistenti anche in zona 1, purchè strettamente finalizzati ad assolvere le esigenze delle popolazioni comprese nel Parco;
f) lo svolgimento, nella zona 1, delle attività sportive effettuate con veicoli a motore;
g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; quando consentito dalla normativa vigente, il campeggio temporaneo può essere autorizzato unicamente nella zona 2;
i) l'uso di fuochi da bivacco all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati per le attività agro - silvo - pastorali;
l) la realizzazione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro - silvo - pastorali purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle recinzioni temporanee;
m) la realizzazione di nuove opere di mobilità nella zona 1 del Parco; sono sottoposte ad autorizzazione del soggetto gestore le nuove opere di mobilità ricadenti nella zona 2; è consentita l'eventuale realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche connesse all'esecuzione della variante alla strada statale 76 ed al raddoppio della linea ferroviaria Falconara - Orte;
n) la realizzazione di opere tecnologiche nella zona 1 del parco, ad eccezione di quelle di modesta entità realizzate per le esigente delle popolazioni locali che sono sottoposte all'autorizzazione del soggetto gestore.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle comunanze agrarie che siano esercitati secondo le consuetudini locali; sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione delle opere tecnologiche esistenti.


1. Le domande per il rilascio da parte del soggetto gestore delle autorizzazioni di cui alle lettere e), h), l) e m) dell'articolo 8 debbono essere corredate dagli elaborati tecnici eventualmente necessari; ai sensi della normativa vigente tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, sono raccolte a cura dell'ente gestore.
2. Fino all'approvazione del piano del Parco, le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta; decorsi i predetti termini l'autorizzazione s'intende rilasciata.
3. Con l'approvazione del piano del Parco subentra il regime del nulla osta di cui all'articolo 26 della l.r. 15/1994.


1. Per quanto non specificato nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e alla l.r. 157/1994.