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Atto:LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 58
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno 1997.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 settembre 1997, n. 32 - supplemento)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1996)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1996)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1997)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1997 e precedenti)
Art. 7 (Fondo di riserva spese obbligatorie)
Art. 8 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 (Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli)
Art. 10 (Elenco delle spese obbligatorie)
Art. 11 (Integrazioni autorizzazioni di spesa)
Art. 12 (Autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni)
Art. 13 (Opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti)
Art. 14 (Accesso ai contributi di cui alla l.r. 29/1992)
Art. 15 (Accesso ai contributi PTRAP per gli enti gestori delle aree protette)
Art. 16 (Interventi a sostegno delle attività teatrali)
Art. 17 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 19 (ALLEGATO 1)



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1996, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1) della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilanci.o per l'anno 1997 per l'importo presunto di lire 1.487.989.182.678, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 3.285.672.503.839.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1996, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1) della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 per l'importo presunto di lire 667.862.413.641, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.985.552.078.702.


1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1996, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 1997 per l'importo presunto di lire 464.154.631.266 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1996, nell'importo di lire 586.006.351.062 di cui lire 18.688.239.439 presso il tesoriere della Regione e lire 567.318.111.623 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1996, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1997 per l'importo presunto di lire 1.274.281.400.303, è stabilito in lire 1.318.808.664.576 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1996.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.


1. Per effetto delle variazioni introdotte dall'articolo 4 l'entità dei fondi globali, è incrementata dei seguenti importi:
a) capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, lire 1.100.000.000;
b) capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa, lire 1.410.000.000

2. Gli elenchi n. 1 e 3 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall'allegata tabella A.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67 della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1997, già stabilita nell'importo di lire 95.569.577.353 per effetto dell'articolo 23 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29 si stabilisce nel nuovo importo di lire 116.772.742.124.
2. E' autorizzata la contrazione di un mutuo passivo, dell'importo di lire 17.854.401.571, per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è posto a carico del capitolo 5002225 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1997.
3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 77.815.598.429 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, si stabilisce nel nuovo importo di lire 75.809.869.302.
4. L'importo del muto da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilito nell'importo di lire 26.240.000.000 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997, si stabilisce nel nuovo importo di lire 26.141.157.823.
5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1996, già stabilito nell'importo di lire 60.647.738.202 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della l.r. 29/1997, si stabilisce nel nuovo importo di lire 49.852.199.078.
6. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 25 della l.r. 29/1997.


1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'articolo 19 della l.r. 29/1997, in lire 3.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 227.790.839.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato del medesimo importo.


1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito per effetto dell'articolo 21 della l.r. 29/1997, in lire 500.000 milioni è incrementato dell'importo di lire 150.000 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.


1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1997, i capitoli elencati nell'allegata tabella B con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.
2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1997 sono soppressi i capitoli elencati nella allegata tabella C.
3. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1997 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nell'allegata tabella D.


1. L'elenco n. 5 delle spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della l.r. 29/1997 è integrato con i capitoli 1210117, 1330110, 1330111 e 4222113.


1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 28 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28 è aumentata di lire 1.500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3212109 sono incrementati di pari importo.
2. Per la definizione delle controversie Regione - ISEF di Urbino è assegnato all'ERSU di Urbino l'importo transattivamente determinato in lire 2.218.034.940; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4236109 sono incrementati di pari importo.
3. Per l'apprestamento di aree da destinare all'insediamento di imprese artigiane, di cui alla l.r. 14 novembre 1994, n. 45, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2231207 sono incrementati di pari importo.
4. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 28/1997 è aumentata di lire 800 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2143210 sono incrementati di pari importo.
5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 29 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 è integrata, per l'anno 1997, dell'importo di lire 276.553.600.
6. Il termine per la presentazione dei piani di intervento e dei progetti di cui all'articolo 26 della l.r. 18/1996 è prorogato per l'anno 1998 al 31 dicembre 1997.


1. ............................................................................................
2. Per l'integrazione del concorso regionale dal 5 per cento all'8 per cento di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 da applicarsi anche ai contributi già concessi negli anni precedenti, è autorizzato un nuovo limite d'impegno di lire 437 milioni annue per massimo quindici anni con decorrenza dall'anno 1998, recante una spesa complessiva di lire 6.555 milioni. La spesa annua di lire 437 milioni fa carico al capitolo 6200279 del bilancio 1998 e successivi capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 500 milioni per opere di completamento dei porti di 2a categoria dalla 2a alla 4a classe e degli approdi turistici, sempre che le obbligazioni stesse vengano a scadenza a partire dall'anno 1998. La spesa di cui al presente comma sarà iscritta al capitolo 2223201 che sarà istituito nello stato di previsione della spesa di bilancio 1998 con la seguente denominazione: "Spese per opere di completamento dei porti di 2a categoria dalla 2a alla 4a classe e degli approdi turistici l.r. 18 aprile 1979, n. 17".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 27 giugno 1996, n. 25, riferita ai limiti di impegno di lire 2.000 milioni annue per massimo quindici anni e lire 3.000 milioni annue per massimo quindici anni, incrementata di lire 500 milioni annue per massimo quindici anni, è rinnovata per l'anno 1997 ed ulteriormente incrementata di lire 832 milioni annue per massimo quindici anni con decorrenza dall'anno 1998, recante una spesa complessiva di lire 12.480 milioni che farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 6200279 del bilancio 1997. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 25/1996 per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con deliberazioni della Giunta regionale n. 3035/1994 e n. 1174/1995 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1997, pena la decadenza dal contributo stesso. Per gli interventi riautorizzati con il presente comma, la misura del concorso regionale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della l.r. 8/1996, come integrata dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 25/1996, è modificata dall'8 per cento al 7 per cento.
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 sostituisce i commi da 1 a 5 dell'art. 21, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell'art. 11, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.
Il comma 6 aggiunge il comma 2 all'art. 11, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.
Il comma 7 abroga il comma 6 dell'art. 21, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Abroga il comma 4 dell'art. 12, l.r. 28 marzo 1995, n. 26.


1. Per l'anno 1997 il termine stabilito dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 19 luglio 1992, n. 29 per la presentazione da parte delle Amministrazioni provinciali di quanto previsto per la concessione dei finanziamenti regionali è prorogato al 31 ottobre 1997.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Modifica il comma 7 dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AMAT una fidejussione regionale decennale fino all'importo annuo di lire 120 milioni a garanzia del mutuo chirografario preordinato alla copertura dei deficit pregressi e a fronte della corresponsione del contributo statale annuale ordinario.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1997 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1997 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(Omissis).