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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 4
Titolo:Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Pubblicazione:( B.U. 26 marzo 1998, n. 27 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazione con le Istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, istituisce, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un ufficio regionale di collegamento presso la sede delle Istituzioni dell'Unione europea in Bruxelles, di seguito denominato "ufficio".
2. L'ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo tra le strutture regionali e gli uffici delle Istituzioni comunitarie competenti nelle medesime materie.
3. L'ufficio assicura altresì il collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.
4. La Giunta regionale promuove opportune forme di collaborazione con le altre Regioni al fine di ridurre le spese di funzionamento dell'ufficio e di coordinare le comuni attività di rappresentanza presso l'Unione Europea.


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'ufficio può avvalersi di:
a) personale regionale;
b) personale assunto con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell'ufficio.
3. L'ufficio dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale.
4. Possono avvalersi dell'ufficio, per informazioni e consulenze, i Consiglieri regionali delle Marche.


1. Al personale assegnato all'ufficio è corrisposta, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennità mensile a titolo forfettario delle spese sostenute per la permanenza nella sede di servizio all'estero.
2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore al cinquanta per cento di quella spettante al personale in servizio nella rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea avente corrispondente qualifica funzionale.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, l’indennità di questo articolo, come modificato dal comma 1 del predetto art. 2, assorbe l’indennità di comparto, la retribuzione di risultato e ogni altra indennità ordinaria e straordinaria prevista dal vigente CCNL, esclusa la retribuzione di posizione. La Giunta regionale determina la nuova indennità ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, l.r. 18/2016, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 18. La medesima indennità è corrisposta a decorrere dal mese successivo di adozione della suddetta deliberazione.



1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1998 e successivi, faranno carico agli stanziamenti preordinati al funzionamento e mantenimento istituzionale.