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Atto:LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, n. 26
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1975.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 maggio 1975, n. 21)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' approvato in L. 120.588.262.618 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1975 annesso alla presente legge (tabella n. 1)

Art. 2

Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione, e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1975, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al precedente art. 1.
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

Art. 3

E' approvato in L. 120.588.262.618 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1975, annesso alla presente legge (tabella n. 2).

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1975 in conformità dello stato di previsione della spesa di cui al precedente art. 3, salvo quanto prescritto nel successivo art. 6.

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 annesso alla presente legge (tabella n. 3).

Art. 6

L'assunzione degli impegni di spesa a carico dei capitoli di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati alla presente legge è subordinata all'accertamento delle entrate iscritte sui correlativi capitoli dello stato di previsione delle entrate, secondo la corrispondenza risultante dagli stessi elenchi n. 6 e n. 7.

Art. 7

Alla copertura delle spese di cui all'elenco n. 8 annesso alla presente legge, si provvede mediante assunzione di mutui passivi di pari importo, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8

E' autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:
- del capitolo 1147001 del titolo primo, rubrica quattordicesima per provvedere alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, recanti oneri di parte corrente, come da elenco n. 3 annesso alla presente legge con la dotazione di L. 5.780.000.000;
- del capitolo 2147001 del titolo secondo, rubrica quattordicesima per provvedere alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese in conto capitale, come da elenco n. 4 annesso alla presente legge, con la dotazione di L. 20.995.000.000;
- del capitolo 3010001 del titolo terzo, per provvedere alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri per il rimborso dei prestiti, come da elenco n. 5 annesso alla presente legge, con la dotazione di L. 100.500.000.


Art. 9

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalida con legge regionale, a iscrivere a carico dei capitoli 31101, 31102, 31103, 31104 e 31105 dello stato di previsione delle entrate e dei capitoli 1067101, 1067107 e 2067101 dello stato di previsione della spesa, le somme occorrenti per l'attuazione del D.L. 8.7.1974 convertito, con modificazioni, nella legge 17.8.1974 n. 386 sulla riforma sanitaria, nonché alle variazioni compensative tra gli anzidetti capitoli.

Art. 10

E' autorizzata la concessione di anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione Marche per lo svolgimento delle attività di cui al D.L. 8.7.1974 n. 264 convertito, con modificazioni nella legge 17.8.1974 n. 386 concernente l'assistenza ospedaliera, salvo il recupero in sede di trasferimento dei relativi fondi da parte dello Stato.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono disposte con imputazione al capitolo 4200011 del titolo quarto - Contabilità speciali - parte seconda - partite di giro - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.
Contestualmente alla concessione delle anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo sono accertati equivalenti importi con imputazione al corrispondente capitolo 62001 del titolo sesto - Contabilità speciali - parte seconda - partite di giro - dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1975.

Art. 11

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, a iscrivere a carico del capitolo 40501 dello stato di previsione delle entrate e, per equivalente importo, a carico del capitolo 2148001 dello stato di previsione della spesa, stanziamenti pari ai proventi spettanti a qualsiasi titolo alla Regione, versati dallo Stato sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato e intestato alla Regione.

Art. 12

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesse alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 1144001, e alla loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13

Per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, del R.D. 18.11.1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute a enti e istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel modo indicato nel precedente art. 12, all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli descritti nell'elenco n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, e a istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, sempre che resti inalterato l'equilibrio del bilancio.

Art. 14

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'art. 42 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in L. 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1145001, e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui ai precedenti artt. 12 e 13, o a nuovi capitoli.

Art. 15

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel secondo comma del precedente art. 14, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni di assunzione di mutui e prestiti previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborsi di prestiti e viceversa, nonchè tra capitoli attinenti a rimborsi di prestiti.

Art. 16

Quando non vi provveda direttamente la legge regionale, la giunta regionale è autorizzata a disporre nei modi indicati nel secondo comma del precedente art. 14, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17

Alle spese per le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, in quanto applicabile, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 18

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione, al consiglio regionale, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975, e che precisino l'entità delle spese e le denominazioni dei capitoli.

Art. 19

In conformità all'art. 144 del R.D. 23.5.1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione delle entrate e della spesa per l'anno finanziario 1975, per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto de-residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1975, i capitoli corrispondenti.
La giunta regionale è autorizzata altresì a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiuntivi già istituiti; in relazione alla istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza.
Gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli aggiuntivi e che risultano soppressi per effetto del comma precedente, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli di competenza.

Art. 20

Le disponibilità del bilancio della Regione per l'anno 1974 destinate al finanziamento degli oneri derivanti da leggi regionali non perfezionati al termine dell'anno medesimo, e utilizzate, ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64, sono poste a carico della competenza dell'esercizio 1975, ferma restando l'attribuzione delle anzidette disponibilità all'esercizio 1974.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).

Allegati

(Omissis).