Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5
Titolo:Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982.
Pubblicazione:( B.U. 11 aprile 2002, n. 52 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 e successive modificazioni, si intendono inagibili gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana, di cui all'articolo 1 della stessa legge.
2. Il Comune di Ancona attiva un sistema di monitoraggio dell'area in frana, con l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei dati da esso forniti. Contestualmente predispone un piano di emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, contenente le misure per la salvaguardia della popolazione interessata, compresi il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
3. A seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio e della predisposizione del piano di emergenza, il Comune di Ancona accerta le condizioni di stabilitŕ degli edifici per i quali viene richiesta l'agibilitŕ in deroga al comma 1.
3 bis. Il Comune di Ancona, eseguiti gli accertamenti di cui al comma 3, rilascia l'agibilità degli edifici a seguito della verifica di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della l.r. 41/1983.
3 ter. Il Comune di Ancona verifica il funzionamento del sistema di monitoraggio di cui al comma 2. Il mancato funzionamento del sistema di monitoraggio comporta la revoca dell'agibilità solo qualora il Comune lo valuti significativo ai fini dell'attivazione delle misure per la salvaguardia della popolazione interessata.
3 quater. I proprietari delle infrastrutture insistenti nel territorio dell'area in frana possono utilizzare il sistema di monitoraggio di cui al comma 2 previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Ancona.
3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter sono applicabili anche agli edifici conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente, ubicati all'interno della frana e che non abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla l.r. 41/1983.

Nota relativa all'articolo 1
Cosě modificato dall'art. 1, l.r. 30 maggio 2014, n. 11.

Art. 2

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge provvede il Comune di Ancona, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 2 settembre 1997, n. 55.