Note: | Abrogata dall'art. 19, l.r. 28 luglio 2022, n. 18. Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 luglio 2022, n. 18, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale articolo 18 dispone, inoltre, al comma 3, che i versamenti per l'esercizio della raccolta effettuati dai soggetti abilitati alla raccolta stessa ai sensi delle disposizioni previgenti alla citata l.r. 18/2022 hanno validità fino alla loro scadenza naturale; al comma 4, che gli ultraquattordicenni, in possesso di abilitazione ai sensi degli artt. 3 e 4, l.r. 25 luglio 2001, n. 17, possono esercitare la raccolta ai sensi delle medesime disposizioni fino al compimento del sedicesimo anno di età; al comma 5, che ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione allo stesso Registro da parte delle associazioni micologiche e naturalistiche di cui all’art. 10 della medesima l.r. 18/2022, si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione a uno dei registri previsti, alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 18/2022, dalle normative di settore; al comma 6, che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della menzionata l.r. 18/2022, continuano ad applicarsi le norme previgenti; al comma 7, che sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, l.r. 17/2001 per le tabelle già apposte ai sensi di tale articolo, fino all'adozione di diversa disposizione da parte della Giunta regionale; al comma 8, che nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 2 dell’art. 3 della l.r. 18/2022 da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate ai sensi della l.r. 17/2001.
Testo della l.r. 16 aprile 2003, n. 6, alla data di promulgazione della l.r. 28 luglio 2022, n. 18 |