Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2004, n. 4 |
Titolo: | Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale. |
Pubblicazione: | ( B.U. 04 febbraio 2004, n. 20 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 e l'inapplicabilità dei restanti articoli 4 e 5 della presente legge. |
Sommario
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2 (Personale in servizio presso strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale soggette a riconversione o disattivazione o soppressione)
Art. 3 (Criteri per la determinazione del fabbisogno d'organico)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Norma finale)
Art. 2 (Personale in servizio presso strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale soggette a riconversione o disattivazione o soppressione)
Art. 3 (Criteri per la determinazione del fabbisogno d'organico)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Norma finale)
1. La presente legge disciplina, in via eccezionale e straordinaria, l'inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale del personale risultato in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione di unità operative o di strutture sanitarie private, determinati dall'attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006, di seguito denominato piano.
2. L'inserimento di cui al comma 1 riguarda il personale delle strutture sanitarie che hanno stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) ed è finalizzato alla non dispersione delle specifiche professionalità acquisite da detto personale, a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni erogate e del mantenimento dei livelli di assistenza stabiliti dal piano.
Nota relativa all'articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
1. La Regione, le aziende del servizio sanitario regionale (SSR) e le strutture private interessate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti di comparto, stipulano, entro il periodo di vigenza del piano, appositi protocolli d'intesa finalizzati alla determinazione dei processi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei relativi esuberi.
2. Il personale risultato in esubero e già in servizio alla data del 1° gennaio 2003 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è assunto nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso selezioni per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del SSR mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate, finalizzate al conseguimento dell'idoneità.
3. Le aziende del SSR provvedono all'inserimento del personale risultato idoneo ai sensi del comma 2, mediante copertura dei posti vacanti del proprio organico. In caso di carenza d'organico rispetto alle funzioni già garantite dalle strutture private di cui al comma 1, per i profili professionali corrispondenti, le aziende provvedono alla rideterminazione del fabbisogno, secondo quanto stabilito all'articolo 3.
4. L'inserimento di cui al comma 3 è subordinato al conseguimento dell'idoneità ai sensi del comma 2 e alla verifica del possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali prescritti per l'accesso ai ruoli regionali del personale del SSN. Si applicano in ogni caso le norme più favorevoli previste in materia di requisiti per l'accesso del personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato nelle aziende del SSR. Sono riconosciuti validi, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, i servizi prestati presso le strutture private di cui al comma 1.
Nota relativa all'articolo 2
La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
1. Il fabbisogno di cui all'articolo 2, comma 3, è determinato dalle aziende del SSR secondo i principi di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in relazione all'ambito territoriale zonale nel quale si sono verificati i processi di cui all'articolo 1, comma 1. In subordine, il fabbisogno è determinato in ambito regionale dalla Regione, d'intesa con le aziende del SSR, tenuto conto della consistenza degli esuberi accertati.
Nota relativa all'articolo 3
La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
1. Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte delle risorse destinate al funzionamento del SSR.
Nota relativa all'articolo 4
La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005 (punto 3 del considerato in diritto), ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge "rende, ovviamente, sostanzialmente inapplicabili gli artt. 4 e 5 della stessa legge. Tali norme – prevedendo rispettivamente le modalità di copertura delle spese derivanti dal provvedimento legislativo in questione, nonché il termine entro il quale hanno vigore le disposizioni della legge regionale – non presentano, infatti, alcuna autonomia applicativa".
1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino al termine di efficacia del piano.
Nota relativa all'articolo 5
La Corte costituzionale, con sentenza 190/2005 (punto 3 del considerato in diritto), ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge "rende, ovviamente, sostanzialmente inapplicabili gli artt. 4 e 5 della stessa legge. Tali norme – prevedendo rispettivamente le modalità di copertura delle spese derivanti dal provvedimento legislativo in questione, nonché il termine entro il quale hanno vigore le disposizioni della legge regionale – non presentano, infatti, alcuna autonomia applicativa".