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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. 12
Titolo:Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 2004, n. 51)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario





1. La Giunta regionale, previo accordo con le Regioni Abruzzo e Lazio per la parte relativa al consorzio di bonifica del Tronto, provvede alla fusione in un unico consorzio dei consorzi di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.
2. La Giunta regionale, in particolare, nomina un commissario straordinario e ne determina il compenso e la durata che non può superare il termine della legislatura.
3. Dalla data di nomina del commissario straordinario decadono gli organi dei consorzi di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto, compresi i collegi dei revisori dei conti.
4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni degli organi ordinari dei consorzi, compresi gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Il commissario straordinario, in particolare:
a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
b) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 1;
c) individua le attività e le passività di ciascun consorzio e ne rinegozia i rapporti con i creditori;
d) redige, entro sei mesi dalla nomina, la relazione conclusiva ed il progetto di fusione dei consorzi e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

6. Il commissario straordinario si avvale di uno dei direttori dei consorzi di bonifica oggetto di fusione.


1. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dall'approvazione della relazione conclusiva e del progetto di fusione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), adotta il decreto di costituzione del nuovo consorzio, che assume la denominazione di "Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto".
2. Dalla data del decreto di cui al comma 1 il commissario straordinario assume le funzioni di amministratore straordinario del nuovo consorzio e resta in carica fino alla costituzione degli organi ordinari.
3. L'amministratore straordinario esercita le seguenti funzioni:
a) indice le elezioni per la costituzione degli organi ordinari del nuovo consorzio;
b) approva il bilancio ed il piano di classifica;
c) definisce la dotazione del personale e nomina il direttore del nuovo consorzio;
d) affida il servizio di tesoreria;
e) provvede alla razionalizzazione del sistema di esazione consortile;
f) stabilisce la sede del nuovo consorzio;
g) compie ogni altro atto necessario ad assicurare la funzionalità del nuovo consorzio.

4. Dalla data di costituzione il nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
5. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascun consorzio oggetto di fusione.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 30, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29.


1. La Regione promuove accordi con la Provincia per l'assunzione delle quote dei mutui relativi alle opere pubbliche di bonifica, per il trasferimento di unità di personale in esubero, nonché per l'erogazione di un contributo straordinario al nuovo consorzio.


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica), concede al nuovo consorzio un contributo ventennale.


1. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno di durata ventennale per un importo annuo di euro 305.000,00, con decorrenza dall'anno 2005, per complessivi euro 6.100.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante parziale utilizzo degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale 2004-2006 a carico dell'UPB 3.09.01, che viene ridotta per pari importo.
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 sono iscritte nella nuova UPB dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione "Contributi ai consorzi di bonifica - corrente" a carico del capitolo che verrà istituito ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2004.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.