Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2004, n. 20
Titolo:Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 ottobre 2004, n. 109)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo

Sommario





1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 4 e 5 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i cittadini;
b) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle SMS con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni;
c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.



1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle Società di mutuo soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS e gli enti riconosciuti dalla legge 3818/1886 in attività da almeno dieci anni, e comunque operanti nel solo territorio regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le SMS devono depositare lo Statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta d'iscrizione.
4. La Giunta regionale approva con apposito provvedimento le modalità ed i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4.


1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi intesi ad agevolare la realizzazione di specifici programmi che devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS con particolare riferimento a:
a) l'acquisto di beni strumentali connessi all'attività sociale, nonché spese per l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed accessibilità e per la conservazione ed il restauro del materiale storico documentario;
b) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutuastica.

2. La Regione favorisce altresì la collaborazione nelle attività tra le Società di mutuo soccorso, singole od associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche e quelle legalmente riconosciute.


1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, procede annualmente al riparto delle risorse finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 3 e con lo stesso atto stabilisce i criteri di priorità nell'assegnazione e le modalità per l'erogazione dei contributi.


1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme al provvedimento di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, dispone la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2005, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2005 e successivi.