Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 5 |
Titolo: | Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale" |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 febbraio 2005, n. 12) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Elezioni |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 27/2004)
Art. 2 (Norme transitorie per le elezioni regionali del 2005)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Norme transitorie per le elezioni regionali del 2005)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce l'art. 25, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.
1. Le elezioni regionali dell’anno 2005 restano disciplinate dalle disposizioni della
legislazione statale vigente e dalle seguenti:
a) le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino;
b) le liste provinciali sono presentate:
1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali fino a 250.000 abitanti;
2) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 250.000 abitanti;
c) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.