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Atto:LEGGE REGIONALE 15 settembre 2005, n. 21
Titolo:Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA).
Pubblicazione:(B.U. 22 settembre 2005, n. 81)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:SANZIONI AMMINISTRATIVE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione svolge le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di leggi statali nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).
2. La Regione introita i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.


1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), modificato dal d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 305 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422).
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).