Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 35
Titolo:Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale.
Pubblicazione:(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario





1. La presente legge detta norme per il riordino o la soppressione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
b) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) di cui all’articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro);
c) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche).

Capo I
Riordino dell'ARS



1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................
8. ............................................................................................
9. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 4 sostituisce il comma 6 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 5 modifica il comma 7 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26. I
l comma 6 aggiunge il comma 7 bis all’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 7 sostituisce il comma 8 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 8 aggiunge il comma 8 bis all’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26. (Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”. Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale").
Il comma 9 sostituisce il comma 10 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.



1. Il direttore generale dell’ARS in carica alla data di approvazione della presente legge decade dalla data del conferimento dell’incarico di direttore generale successivo all’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 28 febbraio 2006.
2. Per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esercitate dall’ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, intraprende le opportune iniziative finalizzate a stipulare, nelle modalità previste dalla normativa vigente, intese con altre Regioni per una gestione congiunta tra Agenzie sanitarie regionali delle funzioni di cui all’articolo 4 della l.r. 26/1996, così come modificato dalla presente legge, nonché per la costituzione in via sperimentale di un’Agenzia sanitaria interregionale.
3. Il direttore dell’ARS, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica dell’Agenzia. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.
Capo II
Soppressione dell'ARMAL



1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’ARMAL è soppressa, il direttore generale decade ed il collegio dei revisori è sciolto.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell’ARMAL sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.
3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ARMAL, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.


1. Ai fini di quanto disposto all’articolo 4, entro il 31 dicembre 2005, il direttore generale dell’ARMAL effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell’Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
2. I riferimenti all’ARMAL, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.
3. Al personale trasferito ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 38/1998, abrogato dalla l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) continua ad applicarsi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2005 medesima, il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).
Capo III
Soppressione dell'APTR



1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’APTR è soppressa, i relativi organi sono sciolti ed il direttore decade.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell’APTR sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di turismo.
3. A decorrere dalla data di soppressione dell’APTR il servizio regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni dell’Azienda medesima inerenti i punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituiti ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 53/1997.
4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’APTR, compresi quelli relativi al personale e agli IAT, esistenti alla data di soppressione dell’APTR medesima.


1. I riferimenti all’APTR, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di turismo.
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, entro il 31 dicembre 2005 il presidente dell’APTR effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell’Azienda, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
Capo IV
Disposizioni comuni, modifica e abrogazioni



1. Gli organi degli enti soppressi dalla presente legge, in carica alla data di approvazione della medesima, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2005.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente legge.
3. Dal 1° gennaio 2006 il personale a tempo indeterminato dell’ARMAL e dell’APTR è trasferito per l’esercizio delle funzioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 alla Regione, la cui dotazione organica viene incrementata del corrispondente numero di posti


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2006, sostituisce il comma 4 dell’art. 6, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2, e abroga gli artt. da 8 a 15, 19, 21 e 23, l.r. 6 agosto 1997, n. 53; la l.r. 9 novembra 1998, n. 38; le lett. f) e h) del comma 1 dell’art. 1, l.r. 18 maggio 2004, n. 13; la lett. f) del comma 3 dell’art. 3, la lett. a) del comma 2 dell’art. 4, la lett. h) del comma 2 dell’art. 5 e i commi 1 e 2 dell’art. 38, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 2 abroga la lett. b) del comma 2 dell’art. 11, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.



1. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivanti dai Capi II e III della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall’anno 2006, rispettivamente a carico delle UPB 1.03.01, 2.07.01 e 3.18.01.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’impiego di quota parte delle somme che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione delle norme elencate nell’articolo 9, iscritte a carico delle UPB 3.18.01, 3.20.05 e 3.21.01 proiezione pluriennale 2005-2007.
3. L’entità delle risorse necessarie, comma 1, e, corrispondentemente, di quelle che si rendono disponibili, comma 2, verrà stabilita, a decorrere dall’anno 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.