Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 14
Titolo:Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie
Pubblicazione:( B.U. 12 ottobre 2006, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l’attuazione delle politiche comunitarie nell’ordinamento regionale.


1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d’intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.


1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: “Legge comunitaria regionale” e con l’indicazione dell’anno di riferimento.
3. Nell’ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.


1. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o all’applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.



1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.
3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.


1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest’ultimo un’adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.


1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all’intero periodo di programmazione.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell’atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.
4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale.

Nota relativa all'articolo 7
Per l'attuazione di questo articolo vedere anche l'art. 4, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell’articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l’indicazione delle procedure adottate per l’attuazione;
c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l’attuazione delle politiche comunitarie per l’anno in corso;
d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell’anno in corso.

2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l’attività della Regione.


1. La Giunta regionale assicura un’informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull’attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.
2. L’informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:
a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;
b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;
c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.



1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all’articolo 6.
2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l’esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell’articolo 3.