Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 2007, n. 2
Titolo:Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
Pubblicazione:(B.U. 8 marzo 2007, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive

Sommario





1. Il presente regolamento individua i criteri per il raggiungimento di standard ambientali innovativi da parte delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
2. I criteri di cui al comma 1 mirano in particolare a limitare nelle strutture ricettive i consumi energetici e idrici, a razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, a favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e a ridurre l’uso di sostanze pericolose per l’ambiente, a promuovere la formazione del personale, nonché la comunicazione e l’educazione ambientale rivolta agli utenti dei servizi offerti.


1. Destinatari del presente regolamento sono le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta definite, ai sensi della l.r. 9/2006, come: alberghi, residenze turistiche alberghiere, alberghi diffusi, campeggi e villaggi turistici.


1. Il raggiungimento degli standard ambientali previsti dal presente regolamento viene attestato dal Comune competente per territorio, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della l.r. 9/2006, l’attestato è rilasciato ove sia verificato il rispetto di tutti i criteri previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. Il Comune, in sede di controllo, può richiedere autocertificazioni, dichiarazioni di conformità o qualunque altro documento o informazione ritenuti utili per una corretta valutazione ai fini dell’applicazione del presente regolamento.


1. Almeno il 22 per cento dell’energia elettrica consumata all’interno della struttura ricettiva deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
2. Almeno il 22 per cento dell’energia elettrica utilizzata per il riscaldamento dei locali o delle aree comuni delle strutture ricettive, nonché per l’ottenimento dell’acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE.
3. Le finestre dei locali delle strutture ricettive devono avere un livello elevato di isolamento termico in base alle condizioni climatiche locali e un livello di isolamento acustico adeguato alle condizioni di inquinamento sonoro della zona interessata.


1. Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 1itri/minuto nelle strutture ricettive alberghiere e i 10 litri/minuto nelle strutture ricettive all’aria aperta.
2. Le acque reflue devono essere adeguatamente trattate. Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.
3. Per garantire un’adeguata politica ambientale relativamente al risparmio idrico ed energetico, nonché alla riduzione dell’uso di sostanze inquinanti, la struttura ricettiva provvede al cambio degli asciugamani e delle lenzuola una volta alla settimana per le strutture di classifica più bassa (1 e 2 stelle) e due volte alla settimana per le strutture di classifica superiore, salvo diversa richiesta degli ospiti che devono ricevere in merito adeguate informazioni.


1. Il personale della struttura ricettiva deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente, secondo le modalità di raccolta differenziata attuate nel Comune sede della struttura ricettiva.
2. Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta separata direttamente presso la struttura ricettiva, la struttura stessa garantisce il trasporto dei rifiuti separati fino al sito appropriato più vicino.


1. La struttura ricettiva deve procedere ad un’adeguata formazione del personale dipendente, in modo da garantire l’effettiva applicazione delle misure ambientali intraprese. Il personale deve partecipare all’attività di formazione almeno una volta all’anno.
2. La struttura ricettiva deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che attua e sulle azioni adottate. Le informazioni relative devono essere fornite agli ospiti al loro arrivo e devono essere illustrate tramite appositi opuscoli, messi a disposizione in particolare nei locali comuni e nelle camere delle strutture ricettive.
3. Nei bagni e nelle toilette devono essere pre-senti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico, nonché apposito avviso concernente le modalità di smaltimento dei rifiuti, per consentire agli ospiti di adeguarsi.