Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 agosto 2007, n. 10 |
Titolo: | Riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri della Regione Marche cessati dal mandato |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 agosto 2007, n. 72 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Prerogative dell’Associazione dei consiglieri cessati dal mandato)
Art. 3 (Funzioni dell’Associazione)
Art. 4 (Sede e struttura amministrativa dell’Associazione)
Art. 4 bis (Quota associativa)
Art. 5 (Archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato)
Art. 6 (Abrogazione)
Art. 2 (Prerogative dell’Associazione dei consiglieri cessati dal mandato)
Art. 3 (Funzioni dell’Associazione)
Art. 4 (Sede e struttura amministrativa dell’Associazione)
Art. 4 bis (Quota associativa)
Art. 5 (Archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato)
Art. 6 (Abrogazione)
1. La Regione riconosce l’Associazione dei consiglieri cessati dal mandato della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si è dato, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) mantenere il patrimonio dell’esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell’operare per l’interesse delle Marche;
b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;
c) coadiuvare i consiglieri regionali cessati dal mandato e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il Consiglio regionale.
2. L’Associazione ha sede in Ancona presso il Consiglio regionale delle Marche.
1. All’Associazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il più ampio diritto di informazione e documentazione in ordine all’attività del Consiglio e di accesso agli uffici regionali nei limiti previsti dalla normativa vigente anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, trasmettono all’Associazione, per gli usi e le necessità dei propri associati, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il Bollettino ufficiale della Regione Marche.
1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall’Associazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato della Regione Marche.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell’Associazione per l’organizzazione e l’attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.
3. L’Associazione è consultata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato.
4. L’associazione, attraverso la struttura amministrativa messa a disposizione dall’Ufficio di Presidenza ed in collaborazione con i competenti uffici del Consiglio, cura ed aggiorna l’albo dei consiglieri regionali cessati dal mandato.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dota l’Associazione dei consiglieri cessati dal mandato del supporto organizzativo e dei servizi necessari per l’espletamento delle sue funzioni e fornisce alla stessa una sede.
1. I consiglieri regionali cessati dal mandato, e i loro eredi aventi diritto, beneficiari di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità, iscritti all’Associazione di cui alla presente legge, possono richiedere alla competente struttura dell’Assemblea legislativa di effettuare una trattenuta mensile dagli emolumenti netti spettanti, pari all’importo della quota associativa stabilita dall’Associazione. L’importo trattenuto ai sensi del presente comma è riversato mensilmente all’Associazione medesima.
Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 15, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.
1. E’ istituito presso la biblioteca del Consiglio regionale delle Marche, l’archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato.
2. L’archivio di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato.
3. I documenti di cui al comma 2, possono essere conferiti all’archivio sotto forma di fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.
4. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro familiari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.
5. Le modalità di raccolta, gestione, organizzazione e consultazione dell’archivio dei consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposita delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, su proposta della Commissione di vigilanza della biblioteca, di cui all’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
1. …………………………………………………………………….
Nota relativa all'articolo 6
Abroga la l.r. 18 marzo 1991, n. 7.