Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2007, n. 4 |
Titolo: | Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale. |
Pubblicazione: | (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha annullato il presente regolamento, in quanto non spettava alla regione Marche disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e definizione)
Art. 2 (Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale)
Art. 3 (Cerimonie degli Enti locali)
Art. 4 (Disposizione di rinvio)
Art. 5 (ALLEGATO)
Art. 2 (Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale)
Art. 3 (Cerimonie degli Enti locali)
Art. 4 (Disposizione di rinvio)
Art. 5 (ALLEGATO)
1. Il presente regolamento disciplina le precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale organizzate dalla Regione e dagli enti dipendenti della Regione medesima.
2. Per cerimonie a carattere locale, si intendono le cerimonie non classificate nazionali o internazionali dalle disposizioni statali vigenti.
Nota relativa all'articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha dichiarato che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale ed ha annullato, per l'effetto, questo regolamento.
1. Nelle cerimonie di cui al comma 1 dell’articolo 1, le autoritŕ pubbliche prendono posto secondo l’ordine indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento, e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo prendono posto secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel Collegio precedono;
b) il Sindaco del Comune capoluogo precede i membri del Parlamento;
c) in assenza di Ministri e di Sottosegretari ove il Prefetto partecipi in qualitŕ di delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento;
d) gli Ambasciatori d’Italia e i titolari di rappresentanza diplomatica precedono il Presidente del Consiglio provinciale in sede se intervengono a cerimonie che riguardano lo stato del loro accreditamento.
Nota relativa all'articolo 2
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha dichiarato che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale ed ha annullato, per l'effetto, questo regolamento.
1. I Comuni e le Province disciplinano l’organizzazione degli eventi e delle cerimonie secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi previsti dal presente regolamento.
Nota relativa all'articolo 3
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha dichiarato che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale ed ha annullato, per l'effetto, questo regolamento.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del d.p.c.m. 14 aprile 2006 in materia di cerimonie e precedenze fra le cariche pubbliche.
Nota relativa all'articolo 4
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha dichiarato che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale ed ha annullato, per l'effetto, questo regolamento.
Nota relativa all'articolo 5
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311/2008, ha dichiarato che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale ed ha annullato, per l'effetto, questo regolamento.