Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa" |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 febbraio 2008, n. 13 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Edilizia abitativa |
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 3 (Norma finale)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 3 (Norma finale)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ...................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 17, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 20 quaterdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all’art. 20 quaterdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 aggiunge il comma 8 bis all’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 5 sostituisce il comma 5 bis dell’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Abroga la lett. f) del comma 1 dell’art. 38, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
1. I Comuni hanno facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2009 la validità delle graduatorie compilate ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 6, l.r. 3 aprile 2009, n. 9.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.