Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 7
Titolo:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"

Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 2008, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce il comma 1 dell’art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Aggiunge gli artt. 1 bis e 1 ter alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l’art. 2, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Modifica la lett. b) del comma 4 dell’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).



1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) approva il modello di relazione annuale indicato al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3;
b) stabilisce le modalità di conservazione della documentazione relativa alle spese effettuate dai gruppi consiliari ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3.

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3 bis, lettera b), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), possono essere conferiti a personale indicato dal Presidente della Giunta regionale, dal Vicepresidente, dagli assessori e dai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
3. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere instaurati contratti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
4. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere attivati comandi per la durata della legislatura.

Nota relativa all'articolo 5
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).