Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 12 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)" e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche" |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 giugno 2008, n. 53 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
Materia: | Acque minerali e termali |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 28 della l.r. 19/2007)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/1982)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 4 (Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/1982)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 4 (Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)
1. .....................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Abroga il comma 2 dell’art. 28, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Sostituisce l'art. 7, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Il comma 2 aggiunge la lett. b bis) al comma 1 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Il comma 3 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Il comma 5 aggiunge il comma 4 bis all'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
1. Per l’anno 2008, i titolari delle concessioni in essere di cui all’articolo 19 della l.r. 32/1982 come sostituito dall’articolo 41 della l.r. 19/2007 e come da ultimo modificato dall’articolo 3 della presente legge, effettuano entro il 30 giugno il pagamento a conguaglio dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 19/2007 e della presente legge, tenendo conto dell’eventuale quota riferibile all’anno 2007.
2. Per effetto dell’articolo 1 della presente legge e dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 come da ultimo modificato dall’articolo 3, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono apportate al bilancio di previsione dell’anno 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 le seguenti variazioni:
a) per l’ anno 2008, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2008 è ridotta di euro 312.482,38 e l’UPB 2.08.14 dello stato di previsione della spesa è ridotta compensativamente di euro 112.482,38;
b) per l’anno 2009, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è ridotta di euro 130.179,84 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 69.820,16;
c) per l’anno 2010, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 52.122,70 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 252.122,70.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al POA dell’anno 2008.
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 25, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.