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Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 19
Titolo:Norme relative all'impiego dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Pubblicazione:(B.U. 24 luglio 2008, n. 67)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. Il personale assunto ai sensi dell’articolo 14, comma 14, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), in servizio a tempo determinato presso gli enti locali da almeno sette anni alla data del 1° gennaio 2008 e risultato idoneo in esito alle procedure concorsuali di cui all’articolo 6 ter, comma 1, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamitŕ naturali), puň essere assunto a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti presso un diverso ente locale, ente o azienda strumentale della Regione e degli enti locali, mediante accordi tra gli enti interessati.
2. All’ente che procede all’assunzione ai sensi del comma 1 vengono assegnati i fondi di cui all’articolo 14, comma 14, del d.l. 6/1998, nei limiti ivi previsti in base all’integrazione apportata al comma medesimo, per il quinquennio 2008/2012, dall’articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).