Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2010, n. 14
Titolo:Soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF)
Pubblicazione:( B.U. 04 novembre 2010, n. 97 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è soppresso e i relativi organi sono sciolti.
2. La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e della gestione delle attività già programmate per il 2011 nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi, fatto salvo quanto previsto in materia di rapporti di lavoro.
3. Il presidente dell’ERF, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ERF non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi, stipulare o prorogare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.



1. La Regione può partecipare a una società promossa e costituita da soggetti pubblici e privati che abbia per scopo l’esercizio unitario dell’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell’immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti.
2. La Regione può conferire alla società anche beni in natura.



1. Il personale dell’ERF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione o, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di mobilità, agli enti pubblici soci dell’ERF.
2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.
3. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale dell’ERF trasferito alla Regione non sono computate ai fini dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).



1. La Regione dà attuazione alle iniziative approvate dal consiglio di amministrazione dell’ERF per l’anno 2011 mediante l’utilizzo del personale di cui all’articolo 3, affidando la responsabilità della gestione al soggetto che attualmente riveste l’incarico di direttore dell’ente medesimo.



1. A decorrere dall’anno 2011 la spesa relativa al personale trasferito alla Regione di cui all’articolo 3 fa carico all’UPB 20701.


Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.