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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 20
Titolo:

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)

Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 2010, n. 115 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 299/2011 e con ordinanza 314/2012, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Variazioni di bilancio)
Art. 3 (Fondo per adeguamento, messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici scolastici)
Art. 4 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 5 (Fondo regionale anticrisi anno 2011)
Art. 6 (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011)
Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 8 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 9 (Controllo e riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali)
Art. 10 (Interventi comunitari)
Art. 11 (Riorganizzazione del servizio idrico integrato)
Art. 12 (Integrazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)
Art. 13 (Regime transitorio dei canoni di edilizia Residenziale pubblica)
Art. 14 (Modifica alla legge regionale 17/1999)
Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 36/1998)
Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 7/2009)
Art. 17 (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
Art. 18 (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/1995)
Art. 19 (Proroga del termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”)
Art. 20 (Disposizioni di semplificazione)
Art. 21 (Modifiche alle leggi regionali 11/2010 e 20/2001)
Art. 22 (Modifiche alla legge regionale 23/1995)
Art. 23 (Modifica alla legge regionale 16/1990)
Art. 24 (Modifica alla legge regionale 60/1997)
Art. 25 (Servizi scolastici nei piccoli Comuni)
Art. 26 (Modifica alla legge regionale 20/2002)
Art. 27 (Modifica alla legge regionale 35/2001)
Art. 28 (Modifica alla legge regionale 17/2008)
Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 18/2008)
Art. 30
Art. 31
Art. 32 (Riapertura del termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 21/2003)
Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 31/2008)
Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 31/2009)
Art. 35 (Modifiche alla legge regionale 16/2010)
Art. 36 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 37 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 38 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 39 (Cofinanziamento regionale)
Art. 40 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 41 (TABELLE ALLEGATE)



1. Per il periodo 2011/2013 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione” è definito come segue:
1) previsione entrate: anno 2011, euro 3.873.790.067,73;
2) previsione entrate: anno 2012, euro 3.934.775.321,23;
3) previsione entrate: anno 2013, euro 3.933.288.846,27.


1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2011 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2010;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.

3. (Abrogato)
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.


1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento, la messa a norma e l’efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, mediante:
a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma, l’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2011 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza, adeguamento a norma ed efficienza energetica degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.200.000,00.


1. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 52.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, legge finanziaria 2004 (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.040.000,00. Il limite di impegno di euro 52.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.
2. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 55.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.100.000,00. Il limite di impegno di euro 55.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.
3. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 56.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, legge finanziaria 2005 (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.120.000,00. Il limite di impegno di euro 56.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.


1. Per l’anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi € 17.290.000,00 di cui € 13.290.000,00 iscritti, a carico dell’UPB 2.08.18 ed € 4.000.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:
-    a favore delle PMI e per l’occupazione;
-    a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;
-    per  la compensazione dei canoni ERAP;
-    a favore dei contratti di solidarietà;
-    a favore del diritto allo studio;
-    a favore dei precari;
-    a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
-    per i contributi alle famiglie;
-    per i rimborsi dei ticket sanitari.

2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziate a carico delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e 2.08.19 “Fondo anticrisi – investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.
3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.


1. E’ istituito, per l’anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.
2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”, per l’importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:
a)    sostegno a progetti di sviluppo a base culturale;
b)    attività relative al marketing territoriale;
c)    integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.

3. A carico dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, per l’importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:
a)   investimenti per progetti di sviluppo a base culturale
b)   interventi regionali per l’integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive;
c)   sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;
d)   miglioramento dell’efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).

4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziate a carico dell’UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.
5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 17, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.


1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
7. Per l’anno 2011 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.
8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.


1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.


1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni relative all'espletamento delle procedure per l'esternalizzazione in tutto o in parte delle attività concernenti il controllo e la riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.10 per l’importo complessivo di euro 8.510.000,00, ripartito nel triennio 2011/2013 come segue:
a)    per l’anno 2011, euro 2.950.000,00;
b)    per l’anno 2012, euro 2.780.000,00;
c)    per l’anno 2013, euro 2.780.000,00.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data è corrisposto alla Regione il diritto fisso previsto dalla normativa statale suddetta.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l’istruttoria e il riconoscimento dell’esenzione per i soggetti disabili di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente.
5. (Abrogato)
5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità di cui al comma 4.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, le disposizioni del medesimo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.



1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 – FEAGA – Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00;
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata  e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore;
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1;
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.


1. Gli organi delle Autorità di ambito di cui alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono soppressi a decorrere dalla data indicata dalla normativa statale. Per lo svolgimento delle relative funzioni, nelle more dell'entrata in vigore della normativa regionale di riorganizzazione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale nomina commissari straordinari per un periodo comunque non superiore a un anno.
2. Fino alle nomine di cui al comma 1, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dai presidenti delle rispettive Autorità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Il finanziamento del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 è elevato per un importo fino a ulteriori euro 1.300.000,00.
2. La spesa relativa è a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011.


1. Per l’anno 2011, il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata effettuato ai sensi del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 (Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36), non può comportare aumenti dei canoni medesimi superiori al 20 per cento rispetto ai canoni corrisposti nell'anno 2010.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a)    ai fini dell’applicazione del canone minimo previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), del regolamento regionale 2/2008;
b)    nel caso di contratti di locazione relativi ad assegnazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.



1. .....................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 3, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.


1. ....................................................................
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 10 bis, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.
Il comma 2 abroga il comma 3 dell'art. 10 bis, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.



1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. La spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 fa carico all’UPB 2.07.01.

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell’art. 8, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.
Il comma 2 aggiunge il comma 01 all'art. 8, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.
La Corte costituzionale, con sentenza 299/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.



1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere per quanto necessario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 47 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l’utilizzo delle disponibilità finanziarie presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ricorrere a ogni strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.


1. ......................................................................
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli appostamenti precedentemente autorizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 31, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. Il termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV bis di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004 ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 655/SLP del 19 novembre 2004, è prorogato al 31 dicembre 2011. Tale progetto è stato finanziato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).


1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 abroga la l.r. 11 luglio 2006, n. 8, e il comma 2 dell’art. 28, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 12, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Il comma 3 modifica il comma 3 bis dell'art. 9, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.



1. ......................................................................
2. ......................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 aggiunge il comma 6 bis all'art. 6, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.
Il comma 2 aggiunge il comma 11 bis all'art. 22, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.



1. .....................................................................
2. A decorrere  dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri  regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell’indennità di funzione e dell’indennità di carica,  resta determinata nell’ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. Eventuali riduzioni sono assunte con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.
3. .....................................................................

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 ter, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 aggiunge il comma 1 bis all'art. 9, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Così modificato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.



1. ......................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 sostituisce l'art. 12, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 modifica la lett. m bis) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.


1. La Regione promuove la stipula di intese con l’Ufficio scolastico regionale, per il mantenimento, per l'autosufficienza e per lo sviluppo del servizio scolastico nei Comuni montani o con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. I Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Fondazioni bancarie possono aderire alle intese di cui al comma 1.
3. Le intese di cui al comma 1 prevedono:
a)    il sostegno finanziario agli istituti scolastici, per far fronte ai costi derivanti dall’impiego di personale docente ed ausiliario aggiuntivo, in posizione di mobilità o dipendente da cooperative sociali;
b)    l'attuazione di mirate progettualità, per migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento e per superare I'isolamento delle scuole mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c)    la valorizzazione della funzione educativa delle fattorie didattiche, mediante progetti sperimentali finalizzati all'educazione ambientale ed alla diffusione della conoscenza del territorio;
d) la cessione a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni di personal computer e di altre apparecchiature informatiche alle istituzioni scolastiche, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Gli interventi previsti nelle intese di cui al comma 1 sono finanziati con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, dei Comuni, delle Province, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Fondazioni bancarie interessate.
5. La Regione può destinare una parte del fondo per la montagna di cui all’art.19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) al finanziamento delle spese previste dall'intesa di cui al comma 1.


1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui all’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), in scadenza al 31 dicembre 2010, è prorogato al 31 dicembre 2012.


1. ....................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 1, l.r. 26 giugno 2008, n. 17.


1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 15, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 15, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 3 abroga il comma 4 dell'art. 19, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 4 aggiunge il comma 20 bis all'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


Art. 30

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 31

...............................................................................

Nota relativa all'articolo 31
Abrogato dal comma 2 dell'art. 1, l.r. 9 maggio 2011, n. 9.


1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permenente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997) è riderminato in novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 33
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 11 novembre 2008, n. 31.
Il comma 2 aggiunge la lett. c bis) al comma 2 dell'art. 4, l.r. 11 novembre 2008, n. 31.
Il comma 3 abroga l'art. 7, l.r. 11 novembre 2008, n. 31.



1. ....................................................................
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 abroga il comma 3 dell'art. 49, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 49, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.



1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................

Nota relativa all'articolo 35
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 27, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 33, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Il comma 3 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 40, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2011 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2011 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2011 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F


Nota relativa all'articolo 41
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico delle tabelle allegate a questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni alle medesime tabelle.
L'art. 41, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, modifica le Tabelle A, B, C, D ed E allegate a questa legge.