Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 7 |
Titolo: | Modifica del Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (attuazione della L.R. n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (PAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona) |
Pubblicazione: | ( B.U. 29 dicembre 2011, n. 112 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1622 del 07/12/2011. |
Sommario
Art. 1 (Modifica dell'art. 6)
Art. 2 (Sostituzione dell'art. 7)
Art. 3 (Modifica dell'art. 12)
Art. 4 (Norme transitorie)
Art. 2 (Sostituzione dell'art. 7)
Art. 3 (Modifica dell'art. 12)
Art. 4 (Norme transitorie)
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 6, r.r. 27 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 6, r.r. 27 gennaio 2009, n. 2.
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, r.r. 27 gennaio 2009, n. 2.
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 12, r.r. 27 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 12, r.r. 27 gennaio 2009, n. 2.
1. Il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), costituisce la commissione di cui all'articolo 12, comma 3, del r.r. 2/2009, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. Fino alla costituzione della nuova commissione continua a operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.