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Atto:LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. 31
Titolo:Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
Pubblicazione:( B.U. 22 novembre 2012, n. 112 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 2, commi 1, 6 e 7, di questo articolo sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. Nelle more dell’approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di gestione dei corsi d’acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l’approvazione di progetti generali di gestione dei corsi d’acqua che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d’acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse.



1. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 e degli obiettivi previsti nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, riconosce, promuove e sostiene i contratti di fiume previsti all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata diretti alla tutela e corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione, anche sotto il profilo storico-culturale, dei territori fluviali e allo sviluppo sostenibile delle aree interessate, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico.
2. La Regione promuove altresì il ruolo dei contratti di Fiume di cui al comma 1 nello sviluppo di azioni coordinate tra gli strumenti di pianificazione, per favorire l'integrazione delle diverse politiche regionali.

Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 9 luglio 2020, n. 29.


1. La Regione approva appositi progetti generali di gestione dei corsi d’acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. I progetti generali di gestione definiscono interventi integrati in grado di garantire contestualmente la mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante lo svolgimento delle attività di controllo e polizia idraulica, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua nonché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi integrati possono essere individuati sulla base dei contenuti dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume di cui all'articolo 1bis, presenti nel territorio regionale.
3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:
a) l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;
b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l’obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell’alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l’alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell’alveo;
c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;
d) la manutenzione delle altre opere in concessione;
e) la manutenzione delle sponde naturali;
f) (abrogata)
g) (abrogata)
h) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;
i) l’espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;
l) l’approvazione dei progetti generali di gestione.

3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le procedure per l'approvazione dei medesimi progetti individuate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente.
4. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Corpo forestale dello Stato per l’espletamento dei controlli di cui alla lettera i) del comma 3.
5. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali.
6. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dalla Regione e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 20 (Aree demaniali), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI).
7. L’utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Regione. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore agricolo.
8. Previa stipulazione dell’intesa di cui al comma 4, e per le finalità di cui al comma 7, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 6 definisce l’entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d’acqua.
8 bis. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale, la Regione direttamente o gli enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando i tratti di fiume sui quali operare.
9. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), approvati dall’Autorità idraulica, possono prevedere la valorizzazione del materiale di dragaggio.
9 bis. Gli interventi di rimozione della barra di foce, localizzata sia nel demanio idrico che marittimo, finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell’asta terminale dei corsi d’acqua regionali nella quale il Piano regionale dei porti individua punti di ormeggio, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e possono prevedere la valorizzazione del materiale rimosso.
9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all' ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 16 dicembre 2013, n. 48; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; dall'art. 9, l.r. 28 dicembre 2015, n. 32; dall'art. 2, l.r. 9 luglio 2020, n. 29, e dall'art. 1, l.r. 17 dicembre 2020, n. 52.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 6 e 7 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 9 luglio 2020, n. 29, la Giunta regionale con proprio atto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, sentita la Commissione assembleare competente, anche avvalendosi di organismi regionali a carattere tecnico già istituiti, adegua le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui al comma 3 di questo articolo 2, al fine di recepire le modalità organizzative e procedimentali dei contratti di fiume esistenti, in coerenza con le direttive e gli orientamenti nazionali, uniformandone lo sviluppo e la loro attuazione.



1. La deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.