Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 42
Titolo:Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Pubblicazione:( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 Suppl. n. 7)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 2 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................



Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 8, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 8 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ............................................................................
2. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.



1. In sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti indicati nel comma 4 dell’articolo 1, nel comma 1 dell’articolo 2, nell’articolo 3, nel comma 1 dell’articolo 4, nei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, così come modificati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
2. Sino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Ove quest’ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/1995, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.
3. A seguito degli adempimenti di cui al comma 1 gli uffici competenti provvedono alle eventuali compensazioni tra i nuovi importi e gli emolumenti già corrisposti sino a tale data, secondo le disposizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011, così come modificato dall’articolo 11 della presente legge, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta da tale legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l’erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici inflitta.
6. Il titolare dell’assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 5 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza di condanne di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
7. E’ altresì esclusa l’erogazione dell’assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5 per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 5.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.