Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 settembre 2013, n. 29
Titolo:Riconoscimento della particolare specificitŕ dell'attivitŕ multidisplinare svolta dalla Lega del Filo d'Oro
Pubblicazione:( B.U. 26 settembre 2013, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. La Regione riconosce la particolare specificità dell’attività multidisciplinare svolta dalla “Lega del Filo d’Oro - organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, associazione nazionale con sede in Osimo, quale punto di riferimento insostituibile per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e il reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali, anche al fine dell’utilizzo di contributi dello Stato e dell’Unione europea utili allo svolgimento dell’attività medesima.



1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze:
a) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l’apporto originale e complementare dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale all’intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e di solidarietà indicate all’articolo 1;
b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato nello specifico settore del recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
c) promuove percorsi informativi, di educazione e sensibilizzazione anche in ambito scolastico volti a conoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, e reinserire i non vedenti privi di udito e i pluriminorati psicosensoriali;
d) promuove la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della riabilitazione, recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali;
e) individua specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.




1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nell’UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).