Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 38
Titolo:Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing.
Pubblicazione:( B.U. 28 novembre 2013, n. 93 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri
Note:In attuazione dell'articolo 5 di questa legge vedi il r.r. 9 maggio 2016, n. 2 (sulle modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing).

Sommario





1. La Regione Marche, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all’applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.


1. Ai fini della presente legge:
a) per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
b) per piercing si intende il trattamento finalizzato all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.



1. Le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali, con l’utilizzo di apparecchiature di cui al comma 2, nonché con l’applicazione dei prodotti cosmetici nel rispetto della normativa vigente.
2. Le apparecchiature utilizzate per le attività di cui all’articolo 2, sono indicate nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.


1. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all’articolo 5 da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potestà genitoriale.
2. E’ comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni quattordici.
3. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
4. E’ vietato procedere all’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
5. E’ vietato praticare tatuaggi e piercing su tutti gli animali.
6. I clienti sono informati sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale indicato all’articolo 5.


1. La Giunta regionale, con regolamento, sentita la competente commissione assembleare, disciplina le modalità attuative della presente legge. In particolare il regolamento determina:
a) le informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto al comma 6 dell’articolo 4;
b) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing;
c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
d) le modalità di espressione del consenso di cui all’articolo 4;
e) l’individuazione delle sedi anatomiche o parti di esse di cui al comma 3 dell’articolo 4;
f) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all’articolo 8;
g) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing.


Nota relativa all'articolo 5
In attuazione del presente articolo vedi il r.r. 9 maggio 2016, n. 2 (sulle modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing).


1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale di cui all’articolo 5.
2. Compete, in particolare, ai Comuni:
a) l’individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista all’articolo 7, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all’articolo 5;
b) la vigilanza e il controllo ai sensi dell’articolo 10, fatta salva la competenza dell’ASUR in materia di igiene e sanità pubblica;
c) l’irrogazione delle sanzioni previste all’articolo 11.



1. L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a Scia, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
2. Copia della Scia è esposta nel locale destinato all’attività.
3. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) si iscrive all’albo provinciale delle imprese artigiane.
4. L’esercizio dell’attività presuppone, inoltre, la formazione di cui all’articolo 8.


1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che esercitano l’attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell’ambito della normativa di formazione della Regione Marche.
2. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all’acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari e di prevenzione nell’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto della normativa vigente.
3. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento.


1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing:
a) devono essere autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali;
b) devono essere garantite, nel corso delle stesse, le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie e devono essere effettuati dai servizi di igiene pubblica il controllo e la vigilanza sul loro svolgimento.



1. I Comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, fatta salva la competenza dell’ASUR in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienici e sanitari l’ASUR indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie l’ASUR propone al Comune di sospendere l’attività.
4. Il Comune sospende l’attività nei casi previsti al comma 3 e qualora vengano meno gli ulteriori requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, assicurando comunque il contraddittorio.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale indicato all’articolo 6.


1. Chiunque eserciti l’attività in assenza della segnalazione di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Chiunque eserciti l’attività senza aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti, di cui all’articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
3. Chiunque eserciti l’attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale indicato all’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all’articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura dell’attività.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni si applica la normativa regionale vigente.


1. Il regolamento regionale indicato all’articolo 5 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 4, chiunque eserciti attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all’articolo 5 nei termini e con le modalità previsti dal regolamento medesimo.
3. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale indicato all’articolo 5, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale medesimo.
4. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, ivi compresi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento di cui all’articolo 8, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento regionale indicato all’articolo 5, fermi restando gli adeguamenti relativi al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale medesimo.