Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2013, n. 46 |
Titolo: | Disposizioni finalizzate ad incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale |
Pubblicazione: | ( B.U. 19 dicembre 2013, n. 99 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Priorità relative ai Comuni)
Art. 3 (Priorità relative agli altri enti pubblici)
Art. 4 (Modalità di applicazione)
Art. 5 (Disposizione transitoria)
Art. 2 (Priorità relative ai Comuni)
Art. 3 (Priorità relative agli altri enti pubblici)
Art. 4 (Modalità di applicazione)
Art. 5 (Disposizione transitoria)
1. Al fine di incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale, la Regione concede gli ausili finanziari, i contributi o i vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità indicato negli articoli 2 e 3.
1. Nel caso di contributi a favore dei Comuni, l’ordine di priorità è il seguente:
a) Comuni risultanti da fusione;
b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, per l’esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell’ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità alla normativa regionale concernente le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento, da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali.
1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi da Comuni, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell’ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3.
1. La deliberazione di cui all’articolo 4 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.