Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2014, n. 2 |
Titolo: | Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunitŕ di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”) |
Pubblicazione: | ( B.U. 29 maggio 2014, n. 50 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Attivitŕ amministrativa |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 584 del 19/05/2014 |
Sommario
Art. 1 ( (Oggetto))
Art. 2 (Casi di esclusione dall’obbligo di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Presentazione delle candidature)
Art. 2 (Casi di esclusione dall’obbligo di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Presentazione delle candidature)
( (Oggetto))
1. Il presente regolamento, in attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 'Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 'Interventi contro la violenza sulle donne'), disciplina:
a) i casi di esclusione dall'obbligo relativo alla presentazione di candidature, previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione);
b) i contenuti essenziali dei modelli di presentazione delle candidature.
(Casi di esclusione dall’obbligo di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996)
1. L'obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste nei casi in cui:
a) la normativa istitutiva stabilisce che l'organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere;
b) per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della candidatura ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996.
(Presentazione delle candidature)
1. Al fine della presentazione delle candidature di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, il proponente, oltre alle proprie generalità, dichiara:
a) la propria qualità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 34/1996;
b) il nominativo del candidato;
c) l'organismo per il quale si propone la candidatura.
2. Fatte salve le dichiarazioni comunque previste dalla normativa vigente, il candidato, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, dichiara:
a) la residenza, il codice fiscale e i recapiti, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) gli incarichi ricoperti e non ancora scaduti alla data di accettazione della candidatura;
c) gli eventuali mandati ricoperti per l'incarico di cui si accetta la candidatura, corredati delle relative informazioni;
d) in caso di nomina o designazione, di impegnarsi, se nominato o designato, a comunicare tempestivamente all'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione, le eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità che sono sopravvenute successivamente alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura o nel corso del mandato.
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, approva i modelli di presentazione delle candidature contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I modelli di presentazione delle candidature di cui al comma 3 sono pubblicati nei siti istituzionali della Regione e contengono le informative di legge necessarie.