Atto: | LEGGE REGIONALE 09 marzo 2015, n. 7 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna Selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’” |
Pubblicazione: | ( B.U. 19 marzo 2015, n. 24 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 70/2018, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 8/2007)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 2, l.r. 16 luglio 2007, n. 8.
La Corte costituzionale, con sentenza 70/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 16 luglio 2007, n. 8.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.