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Atto:LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. 5
Titolo:Variazioni al bilancio per l'anno 1972. Esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero della Sanità - Piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolisi bovina e dalla brucellosi.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 febbraio 1973, n. 4)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' istituito nel titolo VI "Contabilità speciali", parte prima "Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972, il capitolo n. 6001 con la denominazione "Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal ministero della sanità - piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi", con una dotazione di L. 224.339.000.
In corrispondenza al capitolo di cui al comma precedente sono istituiti nel titolo V, "Contabilità speciali", parte prima "Spese per le funzioni delegate dallo Stato" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, i seguenti capitoli con la denominazione e la dotazione controindicata:
- Cap. 5001 "Spese per l'attuazione di piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (legge 9 giugno 1964 n. 615)" L. 170.939.000.
- Cap. 5002 "Indennità per l'abbattimento degli animali infetti da tubercolosi e da brucellosi (art. 2 della legge 9 giugno 1964 n. 615)" L. 53.400.000.


Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla ripartizione in articoli dello stanziamento di cui al capitolo n. 5001.

Art. 3

L'assunzione degli impegni e l'erogazione delle spese facenti carico ai capitoli nn. 5001 e 5002 è subordinata alla somministrazione, da parte del ministero della sanità, dei fondi iscritti al capitolo n. 6001 dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972.

Art. 4

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5001 e 5002 si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.