Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 6 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” |
Pubblicazione: | ( B.U. 31 marzo 2016, n. 39 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica alla l.r. 13/2015)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.
2. Per l’attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).
Nota relativa all'articolo 1
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, ai fini di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo, si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui al comma 2 dell'art. 2, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, e al comma 1 dell'art. 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 11, richiamati alle voci “Caccia” e “Pesca nelle acque interne” dell’allegato A alla l.r. 3 aprile 2015, n. 13, quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33, e la riscossione dei proventi corrispondenti.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 valutati in euro 1.435.353,61 per l’anno 2016 e in euro 1.865.959,69 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse già stanziate nella Missione 01 - Programma 10 “Risorse umane” del bilancio di previsione 2016/2018.
2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel Documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.