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Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2016, n. 3 |
Titolo: | Gestione della cassa economale, dei beni mobili e del magazzino della Giunta Regionale |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 giugno 2016, n. 64 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Economato - Tesoreria |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 472 del 23/05/2016 |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
CAPO I Gestione della cassa economale
Art. 2 (Cassa economale)
Art. 3 (Fondo cassa economale)
Art. 4 (Spese della cassa)
Art. 5 (Liquidazione e pagamento delle spese)
Art. 6 (Acconti per spese di missione)
Art. 7 (Riscossioni)
Art. 8 (Giornale di cassa)
Art. 9 (Rendiconto)
Art. 10 (Conto giudiziale)
Art. 11 (Responsabilitŕ e vigilanza)
CAPO II Gestione dei beni mobili
Art. 12 (Beni mobili e loro classificazione)
Art. 13 (Acquisizione e iscrizione in inventario)
Art. 14 (Valutazione dei beni)
Art. 15 (Consegnatario centrale)
Art. 16 (Consegnatari e sub-consegnatari)
Art. 17 (Assegnatario)
Art. 18 (Registro di inventario)
Art. 19 (Giornale di entrata e uscita)
Art. 20 (Prospetto riepilogativo e conto giudiziale)
Art. 21 (Rinnovo degli inventari)
Art. 22 (Ammortamento)
Art. 23 (Variazioni inventariali)
Art. 24 (Cessione a titolo oneroso)
Art. 25 (Cessione gratuita)
Art. 26 (Dismissione)
Art. 27 (Comodato d’uso)
CAPO III Gestione del magazzino economale
Art. 28 (Programmazione degli acquisti)
Art. 29 (Responsabile del magazzino)
Art. 30 (Gestione degli ordini)
Art. 31 (Inventario del magazzino)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 32 (Abrogazione)
CAPO I Gestione della cassa economale
Art. 2 (Cassa economale)
Art. 3 (Fondo cassa economale)
Art. 4 (Spese della cassa)
Art. 5 (Liquidazione e pagamento delle spese)
Art. 6 (Acconti per spese di missione)
Art. 7 (Riscossioni)
Art. 8 (Giornale di cassa)
Art. 9 (Rendiconto)
Art. 10 (Conto giudiziale)
Art. 11 (Responsabilitŕ e vigilanza)
CAPO II Gestione dei beni mobili
Art. 12 (Beni mobili e loro classificazione)
Art. 13 (Acquisizione e iscrizione in inventario)
Art. 14 (Valutazione dei beni)
Art. 15 (Consegnatario centrale)
Art. 16 (Consegnatari e sub-consegnatari)
Art. 17 (Assegnatario)
Art. 18 (Registro di inventario)
Art. 19 (Giornale di entrata e uscita)
Art. 20 (Prospetto riepilogativo e conto giudiziale)
Art. 21 (Rinnovo degli inventari)
Art. 22 (Ammortamento)
Art. 23 (Variazioni inventariali)
Art. 24 (Cessione a titolo oneroso)
Art. 25 (Cessione gratuita)
Art. 26 (Dismissione)
Art. 27 (Comodato d’uso)
CAPO III Gestione del magazzino economale
Art. 28 (Programmazione degli acquisti)
Art. 29 (Responsabile del magazzino)
Art. 30 (Gestione degli ordini)
Art. 31 (Inventario del magazzino)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 32 (Abrogazione)
1. Ai sensi dell’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), questo regolamento disciplina la gestione della cassa economale, dei beni mobili e del magazzino della Giunta regionale.
Gestione della cassa economale
1. La funzione di cassa economale è svolta dalla struttura organizzativa regionale competente per l’economato mediante una cassa centrale ed eventuali casse periferiche, in base alle direttive e sotto la responsabilità del dirigente della struttura medesima.
2. La gestione della cassa è affidata ad uno o più cassieri, nominati dal dirigente di cui al comma 1.
3. Il cassiere, in particolare:
a) gestisce il fondo cassa economale di cui all’articolo 3;
b) effettua le spese di cui all’articolo 4;
c) riscuote le entrate di cui all’articolo 7;
d) provvede alla tenuta delle scritture contabili di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c);
e) custodisce i valori depositati presso la cassa.
4. Il dirigente di cui al comma 1 può nominare eventuali sostituti, che intervengono in caso di assenza o impedimento temporaneo del cassiere e collaborano con lo stesso nell’adempimento delle attività di competenza.
5. Le somme depositate presso la cassa economale e i valori custoditi sono assicurati mediante stipulazione di idonee polizze.
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato determina, all’inizio di ogni anno:
a) l’ammontare del fondo cassa economale, tenuto conto:
1) delle normali esigenze previste annualmente per il funzionamento delle strutture, con particolare riferimento alle spese di cui all’articolo 4;
2) dei fondi cassa da istituire presso altre strutture, nonché di eventuali altri fondi necessari per particolari esigenze;
b) i capitoli di bilancio sui quali la cassa economale è autorizzata a operare e il limite di spesa per ciascuno di essi.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato anche per il pagamento delle spese ricorrenti di altre strutture, le quali a loro volta provvedono con propri atti a mettere a disposizione della cassa economale le somme relative a carico dei propri capitoli di spesa.
3. Nei casi di urgenza o quando sono richieste prestazioni specifiche per le quali sono previste condizioni particolari di pagamento o pagamento per contanti, la cassa economale, su motivata richiesta dei dirigenti delle strutture interessate e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, può anticipare gli importi dovuti dalle strutture stesse.
4. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 2 di questo articolo il cassiere presenta il rendiconto mensile di cui all’articolo 9. Gli importi anticipati ai sensi del comma 3 di questo articolo sono rimborsati alla cassa economale entro sessanta giorni dalla data di erogazione e comunque entro la fine dell’anno solare.
5. La cassa economale utilizza gli impegni assunti entro il 15 dicembre di ciascun anno e provvede alla riduzione dei medesimi per la quota rimasta inutilizzata.
6. Il fondo cassa è versato in apposito conto corrente acceso presso l’istituto di credito che gestisce ii servizio tesoreria, intestato: “Regione Marche - fondo cassa economale”.
7. Il dirigente di cui al comma 1 può disporre la costituzione di eventuali fondi decentrati. Le strutture assegnatarie di detti fondi sono tenute a presentare almeno semestralmente alla cassa economale il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla necessaria documentazione valida ai fini fiscali. Entro il 10 dicembre di ogni anno i fondi sono restituiti alla cassa economale, unitamente al rendiconto delle spese sostenute.
1. Con il fondo di cui all’articolo 3 sono effettuate le spese, contenute entro il limite di importo di 1.000,00 euro, necessarie per sopperire con immediatezza alle esigenze funzionali dell’ente. In particolare, entro il predetto limite possono essere effettuate spese:
a) di rappresentanza, inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni della Giunta regionale;
b) di funzionamento delle sedi estere;
c) per l’acquisto di valori bollati;
d) per il rimborsi ai dipendenti del costo di parcheggi, di acquisto di carburanti e di lavaggio delle auto;
e) per l’anticipazione di somme agli amministratori e ai dipendenti che si recano in missione, con le modalità di cui all’articolo 6;
f) per il pagamento delle spese giudiziali di cancelleria e del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario;
g) per l’acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni;
h) per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi di gara concernenti gli appalti pubblici e per i contributi all’Autorità nazionale anticorruzione;
i) per i rimborsi ai dipendenti per l’acquisto di strumenti e materiali indispensabili per l’attività lavorativa;
l) per la registrazione dei contratti;
m) per l’attuazione di interventi in situazioni di emergenza, disposte dal dirigente competente in materia di protezione civile;
n) per il pagamento di imposte, tasse, utenze o canoni passivi, al fine di non incorrere in interessi di mora per ritardato pagamento;
o) per l’acquisizione di beni o servizi la cui tipologia è specificata dal regolamento regionale in materia di acquisizioni in economia, nel caso ricorrano condizioni di particolare urgenza tali da non consentire l’espletamento delle procedure previste dallo stesso regolamento.
2. E’ consentito derogare al limite di importo di cui al comma 1 per le spese di cui alle lettere e), f), h), l) e m), nonché nei casi comprovati di particolare urgenza e imprevedibilità.
1. Il cassiere effettua i pagamenti dopo aver verificato la regolarità contabile del titolo di spesa e, ove necessario, l’avvenuta annotazione del materiale nel registro di inventario di cui all’articolo 18 o nel registro dei beni di facile consumo di cui all’articolo 29, comma 2, lettera g).
2. I pagamenti sono effettuati mediante:
a) denaro contante fino al limite previsto dalla normativa vigente;
b) assegno circolare;
c) bonifico bancario;
d) carta di credito propagata;
e) altre modalità idonee resesi tempo per tempo disponibili.
3. Il pagamento del corrispettivo nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera n), è effettuato previa emissione di un buono d’ordine che indica:
a) il nome o la ragione sociale del beneficiario;
b) la data e il numero progressivo;
c) il capitolo di bilancio e l’esercizio cui la spesa è imputata;
d) l’oggetto della spesa;
e) la quantità della prestazione o della fornitura e il relativo prezzo.
4. Il cassiere acquisisce regolare quietanza dal beneficiario in calce al buono di cui al comma 3 o in calce al documento contabile attestante la spesa.
1. L’acconto ai dipendenti in missione è erogato a carico del fondo cassa economale subordinatamente alla presentazione dell’autorizzazione alla missione e di un modulo riepilogativo delle spese presunte, con l’indicazione dei capitoli e di eventuali fondi o progetti cui imputare la spesa.
2. All’atto dell’erogazione dell’acconto viene redatta ricevuta in duplice copia, di cui una per il dipendente da allegare alla richiesta di pagamento della missione e l’altra per il fondo cassa economale ai fini del successivo rendiconto.
3. Il cassiere trasmette mensilmente, anche con strumenti informatici, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale l’elenco degli acconti corrisposti con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli acconti non rendicontati dal dipendente o non restituiti alla cassa economale entro quattro mesi dalla data di erogazione vengono recuperati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale mediante trattenuta sui compensi.
1. La cassa economale provvede alla riscossione, a seguito di regolare quietanza, di somme di denaro per:
a) costi di riproduzione ed eventuali diritti di ricerca di atti e documenti;
b) la restituzione di somme già erogate.
2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono versate almeno trimestralmente alla tesoreria. Le stesse somme possono essere introitate anche dagli sportelli informativi o altre strutture regionali, utilizzando bollettari con ricevuta in duplice copia numerati progressivamente. Le somme introitate dalle altre strutture sono versate nella cassa economale, la quale a sua volta provvede al loro riversamento alla tesoreria. Le strutture che non hanno sede nel capoluogo della Regione provvedono direttamente al versamento in tesoreria.
3. Il cassiere accerta l’accredito degli interessi maturati sul conto corrente bancario della cassa economale e versa l’intero importo sul conto corrente bancario intestato alla tesoreria.
1. Ai fini della quadratura il cassiere redige, anche con sistemi informatici, il giornale di cassa.
2. Il cassiere accerta la corrispondenza tra il totale delle anticipazioni in carico alla cassa economale e l’effettivo stato di utilizzo.
1. Il cassiere redige mensilmente il rendiconto dei pagamenti effettuati distintamente per ogni capitolo di bilancio cui le spese si riferiscono e lo inoltra, entro il giorno 20 del mese successivo, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria che esegue i riscontri relativamente alla corretta imputazione della spesa e alla disponibilità sugli impegni di spesa, richiedendo se necessario gli opportuni chiarimenti o formulando eventuali rilievi.
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria appone il visto di regolarità contabile entro i venti giorni successivi alla presentazione del rendiconto e dispone il discarico delle somme rendicontate.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato fornisce gli eventuali chiarimenti entro dieci giorni dalla richiesta, in base a quanto riferito in merito dal cassiere. Se i chiarimenti sono ritenuti esaustivi il dirigente di cui al comma 2 di questo articolo, entro i venti giorni successivi al loro ricevimento o all’inutile decorso del termine fissato per il loro inoltro, appone il visto di regolarità, escludendo le spese ritenute irregolari e per le quali il cassiere non ottiene il discarico.
4. Il dirigente di cui al comma 2 autorizza il rimborso delle spese rendicontate e ritenute regolari, compatibilmente con le disponibilità di cassa.
5. I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.
6. Per la quota di anticipazione utilizzata per il pagamento di spese per le quali alla chiusura dell’esercizio i rendiconti non sono ancora stati rimborsati, il cassiere provvede al versamento della somma alla tesoreria successivamente al rimborso di detti rendiconti.
1. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio o dalla cessazione dall’incarico di agente contabile nel corso di esercizio i cassieri e gli agenti contabili trasmettono il conto giudiziale delle riscossioni e delle spese alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria.
2. La struttura di cui al comma 1, eseguito il riscontro di competenza, appone sui singoli conti la dichiarazione di parificazione e li trasmette alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti prima della presentazione della proposta di legge concernente il rendiconto generale relativo all’anno cui i conti giudiziali si riferiscono.
1. I cassieri e gli agenti contabili sono personalmente responsabili delle somme ricevute fino a quando non ne hanno ottenuto il totale discarico.
2. In caso di cessazione dall’incarico, la consegna della cassa al dipendente subentrante è effettuata previa verifica della sua consistenza, che viene svolta alla presenza del dirigente della struttura. La verifica è effettuata mediante la compilazione di un verbale di consistenza e una copia del medesimo è consegnata al dipendente uscente.
3. La vigilanza sul funzionamento della cassa è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria mediante controlli a campione sugli atti di cui all’articolo 9, fatte salve le competenza del collegio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche).
Gestione dei beni mobili
1. I beni mobili di proprietà della Giunta regionale si distinguono in:
a) beni durevoli, che comprendono, tra gli altri, i mobili e gli arredi d’ufficio, le macchine, gli strumenti, le attrezzature informatiche, i mezzi di trasporto, gli oggetti d’arte;
b) beni di facile consumo, cioè quei materiali che per l’uso continuo sono destinati a esaurirsi e deteriorarsi rapidamente, elencati all’articolo 28, comma 2.
2. Non sono iscritti in inventario ai sensi dell’articolo 13:
a) le copie delle edizioni del Bollettino ufficiale della Regione, le riviste e le altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che sono ritenute di scarso valore;
b) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, sui quali è apposto il timbro di catalogazione dalla competente struttura economale e per i quali è gestito apposito registro;
c) i beni che vengono installati in modo fisso e inamovibile negli edifici e sono quindi parte integrante degli stessi, quali gli impianti di condizionamento o aspirazione, le tende, i quadri elettrici e le casseforti.
3. Agli effetti dell’iscrizione in inventario i beni mobili di cui al comma 1, lettera a), sono suddivisi in categorie, a loro volta suddivise in classificazioni. Ai fini del più appropriato inserimento dei beni mobili nelle categorie si procede secondo il criterio della strumentalità che i beni stessi hanno rispetto all’attività svolta dalla struttura cui sono assegnati.
4. Le categorie sono stabilite con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e patrimonio.
1. L’iscrizione in inventario dei beni mobili avviene al momento dell’acquisizione ed è eseguita prima che venga disposto il pagamento delle relative fatture di acquisto. L’atto di liquidazione delle fatture riporta il numero di inventario.
2. In inventario sono indicati:
a) il numero progressivo di inventario;
b) la categoria e la classificazione di appartenenza;
c) la denominazione e la descrizione del bene;
d) il valore determinato dal costo di acquisto o in mancanza in seguito a stima;
e) la percentuale di ammortamento;
f) i riferimenti del fornitore con i dati del documento di acquisizione del bene (fattura, bolla, ecc.).
3. Il numero di inventario di cui al comma 2, lettera a), è apposto sul bene mediante applicazione di targhetta o altro sistema idoneo.
4. In fase di trasferimento dei beni inventariati sono indicati altresì i seguenti dati:
a) la struttura organizzativa di destinazione;
b) il luogo (edificio, piano, stanza) ove il bene è posto;
c) l’assegnatario.
5. Ad avvenuta registrazione dei movimenti di carico di cui al comma 1 e di trasferimento di cui al comma 4 sono prodotti i verbali riportanti le informazioni di cui al comma 2.
1. I beni mobili sono iscritti in inventario al prezzo di acquisto. I beni pervenuti in dono sono iscritti in base a stima. Gli oggetti costruiti internamente sono indicati al prezzo di costo dei componenti. Negli altri casi il valore del bene si ricava per analogia in base a quello di altri beni della stessa tipologia.
2. Per i beni di pregio o per gli oggetti d’arte si applica il criterio della stima, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione. Nei casi di particolare pregio l’amministrazione può avvalersi dell’opera di esperti in materia.
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato svolge le funzioni di consegnatario centrale dei beni mobili iscritti nel registro di inventario di cui all’articolo 18.
2. Per gli adempimenti previsti il consegnatario centrale è coadiuvato da soggetti dallo stesso individuati all’interno della propria struttura.
3. Al consegnatario centrale spetta:
a) la conservazione e la gestione dei beni, nonché dei magazzini in cui gli stessi sono depositati per essere distribuiti ai consegnatari di cui all’articolo 16;
b) il coordinamento, anche mediante l’adozione di direttive, delle attività necessarie affinché i consegnatari vigilino sui beni loro affidati, nonché sul loro uso corretto e regolare;
c) la tenuta delle seguenti scritture contabili:
1) il registro di inventario di cui all’articolo 18;
2) il giornale di entrata e uscita di cui all’articolo 19;
3) il conto giudiziale di cui all’articolo 20.
4. Per esigenze funzionali legate alla pronta emergenza e alla peculiarità dei beni utilizzati, il dirigente competente in materia di protezione civile svolge autonomamente le funzioni di consegnatario centrale per i beni acquisiti o ricevuti a vario titolo e utilizzati per le attività delle strutture di cui è a capo.
5. Il consegnatario centrale e i consegnatari di cui all’articolo 16 sono personalmente responsabili dei beni loro affidati fino a quando non ne abbiano ottenuto il totale discarico, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’ente da una azione od omissione a loro imputabile.
1. Il dirigente di ognuna delle strutture organizzative regionali provvede, in qualità di consegnatario, alla gestione delle risorse strumentali assegnate alla propria struttura. Nelle segreterie delle strutture politiche di cui all’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge le funzioni di consegnatario il responsabile di segreteria.
2. Al consegnatario è demandata la custodia e la vigilanza dei beni secondo le modalità previste da questo regolamento. Egli provvede in particolare.
a) all’assegnazione dei beni all’interno della propria struttura e all’aggiornamento della loro collocazione tramite sistema informativo;
b) alla segnalazione dei beni obsoleti o non funzionanti, che pone a disposizione del consegnatario centrale per il ritiro;
c) alla verifica periodica della consistenza dei beni assegnati, su richiesta del consegnatario centrale.
3. Il consegnatario può individuare tra il personale assegnato, in relazione alla complessità logistica e funzionale della struttura, uno o più sub-consegnatari cui affidare la gestione dei beni strumentali.
4. Il consegnatario dispone l’affissione di una scheda in ogni locale della struttura di appartenenza, riportante l’elenco dei beni mobili ivi collocati. La scheda consente al consegnatario e ai sub-consegnatari il controllo in fase di ricognizione dei beni.
1. È assegnatario il soggetto che ha la detenzione del bene e lo utilizza per l’espletamento della propria prestazione lavorativa.
2. L’assegnatario o utilizzatore è direttamente responsabile nei confronti del consegnatario del rispetto delle norme per il corretto utilizzo e conservazione del bene affidato.
3. L’assegnatario comunica al consegnatario o al sub-consegnatario eventuali guasti, danneggiamenti, smarrimenti o furti.
4. L’assegnatario che si sposta, anche a seguito di trasferimento presso altra struttura organizzativa, porta con sé la strumentazione informatica utilizzata, nonché quella di tipo personale come ad es. la sedia. Gli altri beni mantengono la collocazione originale, a meno di esplicita autorizzazione del consegnatario centrale per motivate esigenze eccezionali.
5. I beni per i quali non è possibile indicare uno o più assegnatari, in quanto destinati all’utilizzo da parte di una pluralità indeterminata di soggetti, restano in capo ai consegnatario.
1. Sono iscritti nel registro di inventario tutti i beni mobili di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a).
2. Il registro rileva la consistenza dei beni di cui al comma 1 a una determinata data. Le variazioni sono registrate nel giornale di cui all’articolo 19.
1. Il giornale di entrata e uscita riporta in ordine cronologico tutte le operazioni di carico e scarico dei beni iscritti nel registro di inventario, con l’indicazione delle causali dei movimenti in aumento o in diminuzione, per singolo bene e per ogni esercizio finanziario.
1. Alla chiusura di ogni esercizio il consegnatario centrale provvede alla compilazione di un prospetto riepilogativo dal quale risultino distintamente, per ciascuna categoria di beni mobili, la situazione esistente all’inizio dell’esercizio, le variazioni verificatesi durante l’anno e la situazione finale con il rispettivo valore.
2. Ai fini della predisposizione del conto generale del patrimonio, il prospetto di cui al comma 1 è trasmesso, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria.
3. Il consegnatario centrale, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio o dalla cessazione dall’incarico in corso di esercizio, trasmette il conto giudiziale alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria. Quest’ultima, eseguiti i riscontri di competenza, appone sul conto la dichiarazione di parificazione e lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti prima della presentazione della proposta di legge concernente il rendiconto generale relativo all’anno cui il conto medesimo si riferisce.
1. Il rinnovo degli inventari si svolge mediante l’effettuazione della ricognizione materiale dei beni, l’esecuzione delle pertinenti sistemazioni contabili, l’eventuale avvio delle procedure per la cessione o lo smaltimento dei beni non più utilizzati o utilizzabili per le esigenze funzionali dell’amministrazione e l’aggiornamento dei valori.
2. Il consegnatario centrale dispone il rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni, previa effettiva ricognizione dei beni in dotazione.
3. Per il coordinamento delle attività da svolgere e per la stesura dei relativi verbali il consegnatario centrale nomina una commissione, formata ordinariamente da tre componenti. Il numero dei componenti è ampliato in caso di necessità, anche con la nomina di soggetti presso uffici o sedi decentrate. La commissione è presieduta dal consegnatario centrale, fatta salva la facoltà di delega.
4. Alle operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti provvedono i consegnatari delle singole strutture, con l’eventuale collaborazione dei sub-consegnatari.
5. Se i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili, si procede come di seguito specificato:
a) i beni rinvenuti e non registrati sono assunti nella categoria di appartenenza mediante emissione di verbale di carico;
b) in caso di mero errore materiale di scritturazione si provvede alla relativa correzione, regolarizzando con le variazioni in diminuzione o in aumento le diverse situazioni riscontrate;
c) i beni mancanti per i quali esiste regolare autorizzazione al discarico sono eliminati dall’inventario mediante emissione di verbale di scarico;
d) per i beni mancanti, deteriorati o distrutti il discarico avviene con atto del consegnatario centrale che accerta le cause della mancanza o del deterioramento, le eventuali responsabilità e i relativi addebiti. In caso di mancanza, deterioramento o distruzione dei beni utilizzati durante le emergenze di protezione civile, il funzionario presente nel luogo di utilizzo provvede alla stesura di apposito verbale.
6. Ai beni rinvenuti è attribuito il rispettivo valore in base a quanto disposto all’articolo 14.
7. Esaurite le operazioni di ricognizione dei beni e le eventuali sistemazioni contabili, la situazione aggiornata dei beni esistenti va a formare il nuovo inventario.
1. Il valore di tutti i beni mobili è aggiornato in base al criterio dell’ammortamento. Fanno eccezione i beni di pregio e le opere d’arte, le cui percentuali di ammortamento sono stabilite per categoria con atto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato.
2. Il valore delle apparecchiature di natura informatica si intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni, ai sensi dell’articolo 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.)
1. Le variazioni delle consistenze inventariali per cessione dei beni, vendita, permuta e smaltimento sono autorizzate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato.
2. discarico dall’inventario è effettuato mediante verbale di scarico, riepilogativo delle informazioni di cui all’articolo 13, comma 2.
3. I beni mobili non più utilizzati o utilizzabili sono segnalati al consegnatario centrale con l’indicazione dello stato di conservazione e delle ragioni per le quali si considera opportuno effettuarne la vendita o la cessione, al fine di consentire al consegnatario l’adozione dei provvedimenti necessari alla loro destinazione.
4. In relazione alla natura e allo stato di conservazione i beni possono essere:
a) ceduti a titolo oneroso ad altro soggetto, ai sensi dell’articolo 24;
b) ceduti gratuitamente a istituzioni scolastiche, alla Croce rossa italiana (CRI), ad altre istituzioni benefiche o altre amministrazioni che ne fanno esplicita richiesta, ai sensi dell’articolo 25;
c) dismessi mediante la distruzione o il riciclo ai sensi dell’articolo 26, nel rispetto in particolare delle norme di tutela ambientale e di gestione rifiuti pericolosi.
1. La cessione di beni mobili a titolo oneroso può essere disposta a favore di:
a) imprese fornitrici, computando il valore dei beni permutati in detrazione del prezzo finale concordato con l’impresa;
b) altri soggetti che ne manifestino l’interesse.
2. All’atto del ritiro, gli acquirenti debbono produrre quietanza della tesoreria dalla quale risulti l’avvenuto versamento del prezzo.
1. La cessione gratuita di beni mobili della Regione è vietata, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Il consegnatario centrale può disporre la cessione gratuita, a enti o associazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a istituzioni scolastiche che ne fanno esplicita richiesta, dei beni mobili ancora funzionanti ma obsoleti e non più utilizzabili per esigenze funzionali della Regione. È data precedenza nell’ordine alla CRI, agli organismi di volontariato di protezione civile e alle istituzioni scolastiche.
3. Al momento del ritiro da parte degli enti richiedenti viene rilasciato regolare verbale di consegna, riportante l’elenco dei beni, il numero di inventario e i riferimenti del soggetto destinatario.
1. Se il bene risulta gravemente e irrimediabilmente danneggiato o la riparazione risulta più onerosa del valore del bene stesso, il consegnatario centrale ne dispone la dismissione attraverso la distruzione o l’eliminazione, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
2. La dismissione di un bene a causa di furto o smarrimento è ammessa solo a seguito di denuncia. Trascorsi sei mesi dalla denuncia, se il bene non è stato ritrovato o recuperato, il consegnatario centrale ne dispone la cancellazione dal registro di inventario
3. Se il bene risulta distrutto per cause di forza maggiore (incendio, allagamento, ecc.), il consegnatario centrale redige l’elenco dei beni non più reperibili o danneggiati e ne dispone la cancellazione dall’inventario.
1. I beni mobili concessi in comodato a soggetti esterni all’amministrazione in seguito a convenzioni, progetti, protocolli d’intesa e simili sono inventariati secondo le indicazioni di cui all’articolo 14.
2. I soggetti concessionari assumono gli oneri relativi alla buona conservazione dei beni, garantendone l’integrità e preservando la loro destinazione d’uso. Sono inoltre tenuti allo svolgimento delle attività in carico ai assegnatari di cui all’articolo 17.
3. Il comodato d’uso dei beni in dotazione alle strutture di protezione civile è disciplinato con decreti del dirigente competente. In ogni caso l’assegnazione è effettuata sulla base delle disponibilità.
Gestione del magazzino economale
1. La conservazione e la distribuzione dei beni di facile consumo è curata dal magazzino economale, che opera presso la struttura organizzativa regionale competente per l’economato.
2. Sono beni di facile consumo gli oggetti e materiali che per l’uso continuo sono destinati a esaurirsi o deteriorarsi rapidamente e di seguito elencati per categorie:
a) materiale elettrico e di ferramenta (interruttori, prese di corrente, lampadine, chiodi, viti legname, ecc.);
b) oggetti di cancelleria (timbri, carta, registri, materiale cartotecnico, nastri, colle, calcolatrici, ecc.);
c) lampade e plafoniere, impianti di illuminazione in genere;
d) accessori per l’arredamento degli uffici (zerbini, cestini per la carta, cuscini per poltrone, tende per finestre, portaombrelli, ecc.);
e) liquidi e materiali utilizzati nei laboratori;
f) software, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non ne consente l’acquisizione della proprietà ma solo il diritto dell’uso;
g) materiale igienico-sanitario per le pulizie;
h) telefoni;
i) bandiere istituzionali;
l) vestiario per il personale;
m) accessori per il bagno (specchi, dispenser, saponi, distributori carta, ecc.);
n) pezzi di ricambio per autovetture e attrezzature meccaniche e non, olio, gomme, ecc.;
o) materiale per la gestione delle emergenze di protezione civile, anche a servizio della struttura ospedaliera da campo.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato assegna le risorse finanziarie destinate all’acquisto del materiale in base ai seguenti criteri:
a) programmazione dei fabbisogni e assegnazione delle risorse, sulla base di un percorso valutativo che faccia riferimento alle esigenze da soddisfare e ai programmi-obiettivo predisposti;
b) razionalizzazione dei processi di acquisto, al fine di pervenire a una sana e corretta gestione delle risorse eliminando sprechi e attività inutili;
c) politica degli acquisti mirata a coniugare il prezzo con la qualità, senza pregiudicare le esigenze funzionali della struttura;
d) definizione della soglia minima delle scorte necessarie a garantire la continuità funzionale della struttura.
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l’economato nomina il responsabile del magazzino e il suo sostituto.
2. Il responsabile del magazzino, con la collaborazione degli addetti:
a) controlla la disponibilità del materiale e richiesto provvede all’evasione dell’ordine, organizzando la consegna presso la struttura richiedente;
b) nel caso in cui il materiale richiesto non sia disponibile, trasmette al funzionario addetto agli acquisti l’elenco del materiale per l’eventuale approvvigionamento;
c) cura la presa in consegna dei materiali. In fase di accettazione, controlla la corrispondenza tra il materiale ordinato e quello effettivamente pervenuto effettuando le opportune verifiche qualitative e quantitative, controlla l’integrità degli imballi e provvede alla firma del documento di trasporto o documentazione equivalente;
d) informa prontamente il responsabile del procedimento di acquisto qualora i beni risultino non conformi alle specifiche richieste;
e) provvede all’ordinata disposizione dei beni al fine di agevolarne la movimentazione e il controllo e ne cura la conservazione all’interno del magazzino economale;
f) verifica il livello di riordino con scorta di sicurezza;
g) cura la tenuta del registro di carico e scarico, anche con l’utilizzo di sistemi informatici;
h) verifica la rispondenza della contabilità di magazzino con i materiali depositati tramite campionamento;
i) propone lo smaltimento dei materiali non più suscettibili di proficua riparazione o inservibili.
1. L’elenco del materiale standard di facile consumo è diffuso tramite la intranet regionale ai fini della compilazione degli ordini per le esigenze delle strutture organizzative, le quali trasmettono al magazzino economale le richieste di materiale esclusivamente per via telematica.
2. In base alle disponibilità finanziarie viene attribuito a ogni struttura organizzativa un budget annuale per l’acquisto dei beni di facile consumo, calcolato in base al consumo storico e al numero dei dipendenti assegnati, che rappresenta il limite massimo di spesa per la struttura medesima.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno ogni struttura organizzativa trasmette al magazzino economale il fabbisogno del materiale di facile consumo per l’anno successivo, entro i limiti di spesa del budget assegnato.
1. Alla fine dell’esercizio il responsabile del magazzino e i suoi collaboratori provvedono:
a) alla redazione dell’inventario del magazzino, che viene sottoscritto dagli addetti preposti;
b) alla verifica delle risultanze dell’inventario con le rimanenze evidenziate dalla contabilità di magazzino.
2. In caso di mancata consistenza dei dati di magazzino, il funzionario responsabile e il dirigente preposto, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, indicano il valore economico della differenza e assumono le decisioni di competenza.
3. Nel caso di cessazione dall’incarico di responsabile del magazzino, si procede ad un inventario straordinario, in presenza del dipendente che cessa dall’incarico e di quello che subentra. L’inventario è sottoscritto assieme al funzionario responsabile degli acquisti.
Disposizioni finali
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 32
Il comma 1 abroga il r.r. 13 gennaio 2009, n. 1.