Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 settembre 2016, n. 20 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)” |
Pubblicazione: | ( B.U. 22 settembre 2016, n. 108 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 8/2001)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall’insediamento del CORECOM ricostituito nella composizione indicata all’articolo 2 della l.r. 8/2001, così come modificato dall’articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012).
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 3, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Il comma 2 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
1. Per effetto dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, sono ridotti di euro 18.000,00 per l’anno 2016 e di euro 72.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 02 “Interventi per la disabilità” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018 rispettivamente per l’anno 2016 per euro 18.000,00 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per euro 72.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.