Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2016, n. 34 |
Titolo: | Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” |
Pubblicazione: | ( B.U. 29 dicembre 2016, n. 141 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Riordino territoriale - Modifiche denominazioni |
Sommario
Art. 1 (Istituzione)
Art. 2 (Partecipazione e decentramento)
Art. 3 (Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)
Art. 4 (Riconoscimento di prioritŕ per il nuovo Comune)
Art. 5 (Norme transitorie e finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Partecipazione e decentramento)
Art. 3 (Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)
Art. 4 (Riconoscimento di prioritŕ per il nuovo Comune)
Art. 5 (Norme transitorie e finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace.
2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte.
1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l’istituzione del municipio nel territorio della comunità d’origine in cui non è ubicata la sede comunale.
3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l’organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferite al nuovo Comune.
2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:
a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
b) il personale dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).
1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
b) è equiparato a un’unione di Comuni o a un’associazione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.
1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Fino all’insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pievebovigliana alla data dell’estinzione.
3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, entro il 31 dicembre 2016, d’intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell’organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell’accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell’intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Alla data di cui all’articolo 1, comma 1, al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
5. Se non disposto diversamente nell’intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Pievebovigliana.
6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal nuovo Comune, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del nuovo Comune, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.
1. Dall’attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.