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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 02 marzo 2017, n. 2
Titolo:Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (disciplina in materia dell’ordinamento della polizia locale).
Pubblicazione:( B.U. 02 marzo 2017, n. 26 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 159 del 27/02/2017.

Sommario





1. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), questo regolamento disciplina i segni distintivi di grado, le tessere di riconoscimento, i contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, al fine di garantirne la necessaria omogeneità nel territorio regionale.



1. I segni distintivi di grado di cui all’allegato B si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido.
2. I segni distintivi di grado si classificano in: gradi per berretto rigido; gradi per spalline e controspalline; gradi pettorali; gradi per giacche da cerimonia.
3. I segni distintivi di grado, combinati tra loro a seconda del significato che assumono, sono:
a) gallone a V;
b) barretta;
c) esagono;
d) binario con rombo decentrato;
e) stella a sei punte;
f) torre merlata;
g) greca.

4. I distintivi di grado sono realizzati in:
a) metallo argentato, con viti di fissaggio, da applicarsi sulle spalline della uniforme ordinaria;
b) stampato su placca metallica per l’applicazione con viti sulle spalline della uniforme ordinaria;
c) metallo argentato, a rilievo su tubolare;
d) materiale plastificato su controspalline o in metallo argentato a rilievo su di esse;
e) stoffa semirigida, su velcro, per l’applicazione sul petto nel lato sinistro della maglietta polo a manica corta, nonché sulla giacca dell’uniforme operativa;
f) ricamo per l’uniforme di gala.

5. Sulle spalline, controspalline, placche metalliche e nei tubolari, i segni distintivi di grado quali la barretta, il binario con rombo decentrato e la greca, sono disposti in senso verticale rispetto a chi guarda, mentre gli altri segni distintivi di grado quali i galloni a “V”, le stellette, le torri merlate e gli esagoni sono disposti in senso orizzontale rispetto a chi guarda. I vertici dei galloni a V sono rivolti verso l’esterno, mentre le merlature della torre sono rivolte verso l’interno.
6. Per l’uniforme di gala degli ufficiali, sono previsti segni distintivi di grado in tessuto di filo argentato. I segni distintivi di grado in tessuto sono apposti sul paramano delle maniche della giacca di gala. Sulle spalline della giacca di gala è apposto il simbolo della Regione in metallo argentato. il fregio per il berretto dell’uniforme di gala è ricamato in tessuto di filo argentato.
7. Le descrizioni dei distintivi di grado e del copricapo e soggolo sono riportate nell’allegato B.



1. Ai fini dell’attribuzione dei segni distintivi di grado, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si distingue in:
a) agenti e sottufficiali, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria C, nella posizione economica da C1 a C5;
b) ufficiali, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria D1, posizione economica da D1 a D6;
c) ufficiali superiori, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria D3, posizione economica da D3 a D6;
d) dirigenti.

2. Gli agenti e i sottufficiali di cui al comma 1, lettera a), si distinguono in:
a) agenti:
1) agente;
2) assistente;
3) sovrintendente;
4) sovrintendente capo;
b) sottufficiali:
1) vice ispettore;
2) ispettore
3) ispettore capo.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera b), si distinguono in:
a) sostituto commissario;
b) vice commissario;
c) commissario.

4. Gli ufficiali superiori di cui al comma 1, lettera c), si distinguono in:
a) commissario capo;
b) commissario superiore;
c) commissario coordinatore.

5. l dirigenti di cui al comma 1, lettera d), si distinguono in:
a) dirigente: comandante con qualifica dirigenziale;
b) dirigente superiore: comandante di polizia locale, anche privo di qualifica dirigenziale, dei Comuni capoluogo di Provincia; comandante di polizia provinciale, anche privo di qualifica dirigenziale; comandante di corpi di polizia locale di Comuni o loro forme associative con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
c) dirigente generale: comandante polizia locale del capoluogo di Regione.

6. I segni distintivi di grado sono attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri:
a) posizione economica acquisita secondo i criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e anzianità di servizio, in base a quanto stabilito nell’allegato A;
b) formazione e aggiornamento professionale.

7. I comandanti dei corpi o i responsabili dei servizi di polizia locale adottano i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore rosso. I galloncini di grado del soggolo sono contornati di rosso.
8. I vice comandanti dei corpi di polizia locale adottano i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore ciano. I galloncini di grado del soggolo sono contornati di ciano.
9. Al comandante del corpo o al responsabile del servizio è attribuito il segno distintivo di grado più elevato all’interno del comando.
10. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma con stelle prive del robbio rosso.
11. A parità di segno distintivo di grado, l’anzianità di servizio prestato nei corpi o nei servizi di polizia locale costituisce posizione ordinamentale superiore, fatte salve specifiche attribuzioni.
12. Il segno distintivo di grado di commissario capo di cui al comma 4, lettera a), può essere attribuito solo al personale inquadrato in categoria D3 giuridica, acquisita mediante procedura selettiva secondo la normativa vigente.
13. Il segno distintivo di grado di commissario coordinatore di cui al comma 4, lettera c), può essere attribuito solo a personale in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) aver maturato almeno venticinque anni di servizio nella categoria giuridica D3;
b) essere alle dipendenze di un Comune con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, al personale proveniente da settori della pubblica amministrazione diversi da quelli della polizia locale è assegnato il primo segno distintivo di grado della propria categoria giuridica di appartenenza: per gli appartenenti alla categoria C, il segno distintivo di agente; per gli appartenenti alla categoria D1 giuridico, il segno distintivo di sostituto commissario; per gli appartenenti alla categoria D3 giuridico, il segno distintivo di commissario capo.
15. L’attribuzione dei segni distintivi di grado non comporta alcuna modificazione del trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi della normativa vigente e dei CCNL.
16. Ai fini del passaggio di grado del personale a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato anche a tempo determinato nei corpi e servizi di polizia locale su tutto il territorio nazionale. Al personale a tempo determinato può essere attribuito solo il grado di agente e non è consentito alcun passaggio di grado.
17. Nell’attribuzione di un grado superiore all’interno delle varie categorie giuridiche si tiene conto di riconoscimenti attribuiti anche prima dell’entrata in vigore di questo regolamento ovvero di provvedimenti disciplinari per fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore di questo regolamento. L’assegnazione di uno o più riconoscimenti comporta l’anticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di un anno. L’applicazione di provvedimenti disciplinari comporta la posticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di due anni.
18. L’assegnazione di incarichi per specifiche responsabilità, formalmente assegnate ai sensi del vigente CCNL, comporta l’anticipazione del periodo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino ad un massimo di un anno.
19. Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, purché di specifica attinenza con l'attività di polizia locale a seguito di apposita valutazione da parte dell'ente di appartenenza, dà diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno. Per la laurea triennale, l'ente può applicare l'anticipazione fino a un massimo di quattro mesi, per la laurea superiore alla triennale fino ad un massimo di otto mesi. Per i master di primo e secondo livello, l'ente può applicare l'anticipazione di tre mesi per ciascun master fino a un massimo di un anno complessivo, applicabile una sola volta nella progressione nell'ente. In ogni caso il massimo complessivo non può superare un anno.
20. Nel calcolo dei periodi utili per gli avanzamenti ai gradi successivi può essere conteggiato, come periodo utile per l’anticipazione, anche il tempo durante il quale si sono espletate mansioni superiori.
21. Il tempo utile al passaggio ai segni distintivi di grado superiore, fermi restando i limiti di cui ai commi da 17 a 20, può essere stabilito nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
22. In caso di revoca dell’incarico, il comandante del corpo o il responsabile del servizio e il vicario, qualora non ricoprano la qualifica di dirigente di cui al comma 1, lettera d), perdono il segno distintivo di grado posseduto e tornano a rivestire quello di loro competenza.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, r.r. 5 novembre 2018, n. 6.


1. Al fine dell’attribuzione del segno distintivo di grado, è necessaria la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per un monte ore minimo di dodici ore annue, organizzati e certificati da uno dei seguenti soggetti:
a) Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione;
b) associazioni od organizzazioni accreditate dalla Regione;
c) enti di appartenenza.

2. Al termine di ogni attività formativa di cui al comma 1, svolta anche tramite l’utilizzo della formazione a distanza, è prevista la valutazione finale e la conseguente certificazione di punti formativi, inserite nel fascicolo personale dell’ente di appartenenza.
3. Gli enti di appartenenza possono prevedere, nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, un monte ore per la formazione e l’aggiornamento superiore a quello stabilito dal comma 1.
4. Al fine di acquisire specifiche competenze, la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione predispone specifici corsi destinati agli ufficiali e sottufficiali di polizia locale.
5. Al fine di accrescere le specifiche professionalità e sviluppare precipue conoscenze e competenze, il personale di cui all’articolo 3, comma 14, è avviato al corso di prima formazione organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
6. Gli enti di appartenenza favoriscono e promuovono la partecipazione di tutto il personale della polizia locale ai corsi di formazione e aggiornamento.



1. Le tessere di riconoscimento, in uso a tutti gli operatori di polizia locale, hanno la forma, la struttura, il testo e le dimensioni riportate negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 262 del 10 marzo 2014.
2. Le colorazioni delle tessere sono:
a) verde per agenti;
b) giallo per sottufficiali;
c) blu per ufficiali;
d) rosso per dirigenti.

3. La placca di riconoscimento, in metallo dorato per gli ufficiali di polizia giudiziaria, in metallo argentato per gli agenti di polizia giudiziaria, ha forma di scudo avente le seguenti misure di massima: larghezza 50 millimetri, altezza 60 millimetri. Sul fronte, in alto, reca la scritta “Polizia locale” a rilievo, su fondo blu notte. Al centro, in rilievo, è presente lo stemma della Regione con i colori d’istituto. In basso è inciso il numero di matricola. Sul retro della placca, un apposito fermo a pressione o a scatto, ne consente l’applicazione agli indumenti (allegato B).
4. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile deve avere con sé la tessera e la placca di riconoscimento, che è tenuto a esibire qualora debba far conoscere la propria qualità.



1. E’ previsto uno specifico distintivo di cui all’allegato B indicante l’incarico attribuito, che deve essere apposto sulla manica sinistra della giacca e della camicia estiva, centrato e posizionato a 4 centimetri dalla cucitura del punto spalla.
2. Il distintivo è costituito da una fascetta semicurva in tessuto di colore blu, bordata di grigio argento con scritte colore grigio argento e può contenere le seguenti diciture: comandante; vice comandante; responsabile di servizio; responsabile servizio intercomunale; capo sezione; capo reparto; coordinatore.



1. Qualora nei corpi di polizia locale siano istituiti nuclei per lo svolgimento di specifiche attività e funzioni, è possibile adottare un contrassegno di specialità di cui all’allegato B, costituito da uno scudetto avente le seguenti dimensioni: altezza massima dal vertice 7 centimetri e larghezza massima 5,8 centimetri. Nella parte superiore dello scudetto è riportata la specifica attività o funzione cui l’operatore è destinato e in particolare:
a) centrale operativa: per operatori di polizia locale che svolgono esclusivamente servizi di centrale operativa;
b) vigilanza di prossimità: per servizi di prossimità e vigilanza di quartiere;
c) polizia amministrativa: per operatori di polizia locale che si occupano del servizio di controllo commerciale, pubblici esercizi, mercati, attività produttive, polizia annonaria, pubblica sicurezza, informazioni;
d) polizia giudiziaria o scientifica: per il servizio specifico per polizia giudiziaria o scientifica;
e) polizia edilizia o ambientale: per gli operatori di polizia locale che svolgono servizi di polizia edilizia, polizia ambientale e controllo del territorio;
f) viabilità o infortunistica: per il servizio di polizia stradale, controllo viabilistico ed infortunistica stradale, sicurezza ed educazione stradale, pronto intervento;
g) servizio territoriale: per operatori di polizia locale in servizio in comandi la cui struttura non è fondamentalmente organizzata in gruppi di lavoro specifici o specialistici. Tale specialità è utilizzata anche per il personale non inserito in nessuna delle funzioni elencate ovvero che ne svolge molteplici;
h) amministrazione: per servizi di supporto alle attività quali ufficio studio, uffici segreteria, uffici amministrativi e ricezione del pubblico, redazione di verbali e ricorsi;
i) servizio cinofilo: per operatori di polizia locale addetti alla conduzione di cani addestrati principalmente ad attività di protezione civile, di ricerca e soccorso di persone scomparse in superficie o travolte da macerie, detriti o valanghe e, in via secondaria, a rintracciare indumenti, oggetti o sostanze occultate, garantire la sicurezza di unità che operano in particolari condizioni ambientali;
l) vigilanza venatoria, ittica e ambientale: per operatori di polizia locale che svolgono controlli e verifiche sulle attività ittico-venatorie, quali pattugliamento e controllo delle aree verdi e delle aree montane, contrasto al bracconaggio e alle attività illecite, contenimento delle specie invasive, recupero e trasporto della fauna ferita o in difficoltà, censimento della popolazione faunistica, ripopolamento del territorio con fauna autoctona e semina di specie ittica nei corsi d’acqua, controllo degli allevamenti.



1. Le onorificenze si distinguono in encomi, decorazioni per lungo e onorevole servizio e per lungo e onorevole comando, distintivi di merito o riconoscimenti denominati in base al regolamento dell’ente di appartenenza.
2. Le onorificenze vengono rappresentate da medaglie o da nastrini. I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio apposti sopra il taschino sinistro della giacca, sopra il taschino sinistro della camicia estiva avvalendosi del velcro già utilizzato per applicare la scritta “polizia locale”. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell’alta uniforme estiva o invernale.
3. I nastrini, che hanno di norma le dimensioni di 3,7 centimetri per 1 centimetro, sono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di quattro nastrini. Le righe di nastrini successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sottostanti.
4. Le onorificenze sono assegnate su segnalazione del comandante del corpo o responsabile del servizio con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza o dalla Regione.
5. Le onorificenze possono essere assegnate anche alla memoria.



1. Il Presidente della Giunta regionale può assegnare encomi al personale della polizia locale a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano superato l’ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio e in particolare a chi:
a) si sia particolarmente adoperato con spirito di sacrificio e abnegazione in attività volte a migliorare il servizio, la formazione e la crescita professionale della polizia locale delle Marche;
b) abbia mostrato professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per pubbliche calamità;
c) abbia salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo;
d) abbia impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose con capacità di iniziativa e sprezzo del pericolo;
e) si sia particolarmente distinto nel corso di attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e abilità professionali.

2. La medaglia di encomio, di cui all’allegato B, ha un diametro di 37 millimetri, riporta sul rovescio, in rilievo, due rami, uno di quercia e uno di alloro, al centro dei quali viene incisa la frase “Ad honorem”, congiuntamente al cognome e nome dell’insignito. Riporta invece sul diritto, in rilievo, il simbolo della Regione e incise le frasi “Polizia locale” e “Regione Marche”. La medaglia è sostenuta da nastro a tre colori verde - bianco - verde.
3. Al nastrino, su fondo rosso suddiviso in tre bande verticali con i colori della Regione, è applicato, nella banda centrale di colore bianco, lo stemma dorato della Regione.
4. L’onorificenza di cui al presente articolo è assegnata il 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.



1. Le amministrazioni di appartenenza possono assegnare encomi a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano travalicato l’ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio da parte degli operatori.
2. Le medaglie di encomio, di cui all’allegato B hanno un diametro di 37 millimetri e sono: di bronzo, per l’encomio rilasciato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; d’argento, per l’encomio rilasciato dalla giunta; d’oro, per l’encomio solenne rilasciato dal consiglio. Tali medaglie riportano nel diritto, in rilievo, lo stemma dell’amministrazione con le scritte incise, “Polizia locale” e “Comune (o Provincia) di...”, seguite dal nome del Comune o della Provincia; nel rovescio sono incise le parole “Encomio solenne” o “Encomio” congiuntamente al cognome e nome dell’insignito. La medaglia è sostenuta da un nastro a due o tre bande con i colori dell’amministrazione.
3. Il nastrino è suddiviso in tre bande verticali con i colori dell’amministrazione di appartenenza. Nella banda centrale è applicata una stelletta a sei punte di colore: bronzo per l’encomio del Sindaco o del Presidente della Provincia; argento per l’encomio della giunta; d’oro per l’encomio del consiglio. A ogni encomio successivo al primo, sul nastrino, sono aggiunte le stellette corrispondenti, fino al numero massimo di tre stellette per nastrino.



1. Il riconoscimento per l’anzianità di servizio prestato nei ruoli della polizia locale consiste nell’assegnazione di una decorazione di cui all’allegato B, distinta in quattro gradi, al personale che abbia raggiunto dieci, venti, trenta o trentacinque anni di onorevole servizio.
2. I requisiti per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1 sono:
a) compimento del periodo minimo di anzianità di servizio richiesto nella polizia locale;
b) ultimo quinquennio in assenza di procedimenti o condanne penali, di sanzioni disciplinari e con valutazione non inferiore a quella prevista per la fascia intermedia.

3. Il riconoscimento per l’anzianità di comando, che consiste nell’assegnazione di una decorazione di cui all’allegato B distinta in quattro gradi agli ufficiali, agli ufficiali superiori e dirigenti che abbiano raggiunto rispettivamente dieci, venti, trenta o trentacinque anni di onorevole comando, è conferito per i seguenti incarichi di direzione e comando nella polizia locale:
a) direzione di corpi, servizi, uffici, reparti;
h) coordinamento di unità a carattere organizzativo o operativo.

4. I requisiti per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 3 sono:
a) compimento del periodo minimo di anzianità di comando nella polizia locale;
b) ultimo quinquennio in assenza di procedimenti o condanne penali, di sanzioni disciplinari e con valutazione non inferiore a quella prevista per la fascia intermedia.

5. Al personale che abbia ricevuto specifico riconoscimento, individuale o collettivo, da parte dell’autorità giudiziaria per particolari meriti investigativi può essere conferita apposita decorazione di cui all’allegato B.
6. Al personale che sia distinto in manifestazioni sportive di livello regionale o nazionale a carattere agonistico competitivo può essere conferita apposita decorazione di cui all’allegato B.



1. Al personale di polizia locale che abbia acquisito una specifica professionalità o competenza, che ricopra o abbia ricoperto ruoli in organismi istituzionali a favore della crescita dell’intera categoria o che si sia distinto per meriti sportivi è conferito un distintivo di merito consistente in un nastrino di cui all’allegato B, per le seguenti attività:
a) docente nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dalla Regione;
b) docente nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dai singoli enti;
c) tutor nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dalla Regione;
d) componente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 marzo 2014, n. 4 (Interventi a favore della sicurezza stradale);
e) componente del Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale);
f) componente del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all’articolo 6 della l.r. 1/2014;
g) addetto all’ufficio di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica;
h) conseguimento di un master di primo o secondo livello in materie attinenti la polizia locale e le politiche di sicurezza;
i) conseguimento del dottorato di ricerca in materie attinenti la polizia locale e le politiche di sicurezza.



1. Al personale di polizia locale è consentito apporre sull’uniforme di servizio ulteriori onorificenze ricevute dalle autorità statali, regionali, provinciali, comunali, civili e militari, ottenute per meriti connessi al servizio prestato alla collettività, purché l’apposizione sull’uniforme sia autorizzata con atto specifico del comando.
2. Le onorificenze ricevute dalle autorità statali, regionali, provinciali, comunali, civili e militari conseguite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere apposte sull’uniforme senza specifici atti del comando.



1. Gli enti che esercitano funzioni di polizia locale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di questo regolamento entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. In fase di prima applicazione, al personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento il segno distintivo di grado è attribuito facendo riferimento alla posizione economica acquisita e considerato il tempo maturato nella posizione economica medesima, fatto salvo quanto stabilito nei commi da 3 a 8.
3. Il personale di qualunque categoria economica che, per effetto della previgente normativa, riveste un distintivo non rispondente alla classificazione di questo regolamento mantiene, se più favorevole, il segno distintivo di grado posseduto, aggiornato con l’equivalente nuova denominazione e foggia.
4. Al personale inserito nelle posizioni economiche C1, C2, C3, C4, C5 che non riveste il grado di maresciallo maggiore, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, può essere attribuito, come massimo segno distintivo di grado, quello di sovrintendente capo. Dopo il conseguimento di tale segno distintivo inizia a decorrere il periodo temporale previsto dalla tabella 1 dell’allegato A per l’avanzamento negli ulteriori gradi di vice ispettore, ispettore e ispettore capo, conteggiando la metà degli anni previsti nella medesima tabella a chi ha più di venti anni di servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore e sono inseriti nelle posizioni economiche C1, C2, C3, il segno distintivo di grado equipollente è vice ispettore. Per coloro che rivestono il grado maresciallo maggiore e sono inseriti nella posizione economica C4 e C5, il segno distintivo di grado equipollente è ispettore. Per coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore già inquadrati nell’ex 6° qualifica funzionale del previgente CCNL, il segno distintivo di grado equipollente è ispettore capo. Per coloro che rivestono il grado di tenente nella categoria D, il segno distintivo di grado equipollente è vice commissario. Per coloro che rivestono il grado di capitano nella categoria D, il segno distintivo di grado equipollente è commissario. Per coloro che rivestono il grado di maggiore nella categoria D, il segno distintivo di grado equipollente è commissario capo. Per coloro che rivestono il grado di tenente colonnello nella qualifica dirigenziale, il segno distintivo di grado equipollente è dirigente. Per coloro che rivestono il grado di colonnello nella qualifica dirigenziale, il segno distintivo di grado equipollente è dirigente superiore.
6. Al personale inserito nelle posizioni economiche C1, C2, C3, C4 e C5 che riveste il grado di agente scelto e che ha maturato trentacinque anni di servizio al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento, è attribuito il segno distintivo di grado di vice ispettore.
7. Al solo personale inquadrato nella categoria giuridica D3 con posizioni economiche da D3 a D6 in servizio al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento, che riveste già il segno distintivo di grado di maggiore, è attribuito il segno distintivo di grado di commissario coordinatore qualora abbia almeno venti anni di anzianità nel segno distintivo di grado di maggiore o abbia maturato venti anni di servizio nella polizia locale. A tale attribuzione non possono far seguito ulteriori assegnazioni di segni distintivi di grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.
8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, al personale proveniente da settori della pubblica amministrazione, diversi da quelli della polizia locale, che al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento ha maturato meno di cinque anni di servizio nella polizia locale è assegnato il primo segno distintivo di grado della propria categoria giuridica di appartenenza, e cioè: per gli appartenenti alla categoria C, il segno distintivo di agente; per gli appartenenti alla categoria D1 giuridico, il segno distintivo di sostituto commissario; per gli appartenenti alla categoria D3 giuridico, il segno distintivo di commissario capo. Dopo il conseguimento del predetto segno distintivo di grado, inizia a decorrere il periodo temporale per l’avanzamento nei successivi segni distintivi di grado.
9. Le decorazioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 6, sono conferite anche con riferimento alle attività effettuate nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore di questo regolamento.
10. Il distintivo di merito di cui all’articolo 12 è conferito anche con riferimento alle attività effettuate nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore di questo regolamento.
11. Con esclusivo riguardo alle caratteristiche delle uniformi e delle tessere di riconoscimento, tranne il colore di quest’ultime, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 262.
12. Per il personale che si accinge a essere collocato in quiescenza è prevista l’assegnazione simbolica di un grado superiore a quello ricoperto di cui fregiarsi nei sei mesi precedenti il giorno del pensionamento, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
13. La retrocessione nel segno distintivo di grado all’interno dell’amministrazione di appartenenza non è ammessa, fatti salvi i casi di applicazione delle sanzioni disciplinari previsti dal CCNL vigente nonché quanto previsto dall’articolo 3, comma 22.




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