Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 marzo 2017, n. 10 |
Titolo: | Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria. |
Pubblicazione: | ( B.U. 06 aprile 2017, n. 40 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria |
Sommario
Art. 1 (Anticipazione finanziaria per gli adempimenti di cui alla l.r. 7/1995)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), a seguito delle modifiche apportate alla stessa dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è autorizzata, per l’anno 2017, un’anticipazione straordinaria di euro 1.068.029,53.
1. Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 1, iscritta in aumento della Missione 16 – Programma 02, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 02, categoria 01, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019.
2. Il recupero delle somme anticipate avverrà entro quindici giorni dall’effettivo accredito dei fondi previsti dall’articolo 35 della l.r. 7/1995.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare ai fini della gestione le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.