Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 aprile 2017, n. 14
Titolo:Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche
Pubblicazione:( B.U. 27 aprile 2017, n. 49 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all’ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).


1. La Regione persegue la partecipazione ed il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione e promuove la realizzazione di progetti definiti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” che prevedono in particolare:
a) la diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale, che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia;
b) la costituzione di un Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, quale organismo di partecipazione del Comune, con ruolo consultivo e propositivo, che opera e si attiva per la diffusione e la promozione di una cultura dei diritti dei medesimi.



1. La Regione coordina gli interventi previsti dalle leggi di settore, che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani, con i principi e gli indirizzi contenuti in questa legge.


1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie indicate all’articolo 10, concede contributi agli enti locali finalizzati alla realizzazione di progetti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” come definiti all’articolo 2 orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e degli adolescenti nelle città.
2. Possono beneficiare dei contributi i Comuni singoli o associati che operano in modo condiviso con le istituzioni scolastiche, le associazioni e la cittadinanza, per la costruzione di città a misura di bambini e ragazzi, città orientate alla tutela dei diritti dell’infanzia, assumendo il bambino come parametro per una città a misura di tutti i cittadini.
3. I contributi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, sentito il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato Garante, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
In attuazione del comma 3 di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1560 del 18 dicembre 2017.
 



1. Per le finalità previste da questa legge il Garante favorisce l’attivazione dei progetti previsti dall’articolo 4.
2. Il Garante, attraverso la struttura amministrativa di supporto come individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), collabora con la struttura competente della Giunta regionale per acquisire informazioni dei progetti ammessi al contributo regionale di cui all’articolo 4 e creare una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale.
3. Il Garante può utilizzare le informazioni della banca dati per promuovere, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.
4. L’ufficio del Garante relaziona sull’attività svolta ai sensi del comma 1 secondo le modalità previste dall’articolo 4 della l.r. 30/2016.



1. Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante, può:
a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
b) patrocinare e sostenere i progetti di cui all’articolo 4 e le altre iniziative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
c) assegnare il logo previsto all’articolo 7.


1. E’ istituito il logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”, le cui caratteristiche ideografiche sono determinate dal regolamento di cui al comma 3.
2. Il logo certifica l’operato delle amministrazioni comunali in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste all’articolo 2.
3. Il logo è attribuito ai Comuni secondo criteri e modalità determinati con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Il logo è assegnato annualmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante, nell’ambito delle iniziative relative alla giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza ed è subordinato all’attuazione da parte dell’ente locale di progetti indicati all’articolo 2.
5. Il Comune trasmette annualmente, alla struttura competente della Giunta regionale e al Garante, una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l’ottenimento del logo.
6. La struttura competente di cui al comma 5 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste in essere dai Comuni per la realizzazione delle finalità previste all’articolo 2 e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo.
7. La sospensione o la revoca del logo nei casi di cui al comma 6 è comunicata al Garante e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
8. Il Comune detentore del logo ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.


1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, l’elenco regionale delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” a cui possono iscriversi i Comuni che hanno attuato progetti e iniziative per le finalità previste dall’articolo 2.



1. I Comuni, iscritti nell’elenco indicato all’articolo 8, costituiscono la “Rete regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”.



1. Agli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge, valutati in euro 25.000,00 per l’anno 2017, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento già iscritto nella Missione 12, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019.
2. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di approvazione di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.